| Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge poggia
su due principi fondamentali, troppo spesso dimenticati nel
dibattito protratto sul finanziamento ai partiti, e intende
escludere il finanziamento pubblico.
Il primo principio essenziale è l'importanza che si vuole
dare alla libera partecipazione diretta alla vita politica del
cittadino elettore. E', in poche parole, un fondamento di
democrazia e di libertà, dal quale è ormai difficile
prescindere. Non si può pensare - tantomeno in un momento in
cui tanto si parla di sussidiarietà - di continuare a limitare
la partecipazione del privato alla vita politica, e quindi
alla gestione della vita quotidiana del nostro Paese, al mero
esercizio del diritto di voto. Diritto che, peraltro, il
cittadino sembra ormai non desiderare più esercitare in
maniera tanto arida e apparentemente inutile. Si ritiene,
quindi, indispensabile dare la possibilità di scegliere se,
come e quando contribuire attivamente allo sviluppo delle
scelte politiche e alla loro attuazione. Inoltre, secondo
questo principio, il cittadino elettore che scegliesse di
partecipare direttamente alla vita politica nella maniera
offertagli dalla presente proposta di legge, può liberamente
optare per uno o più eletti in carica e per uno o più partiti
o movimenti da sostenere. Ovviamente, implicito è il fatto che
in qualunque momento e per qualunque ragione la libera
contribuzione diretta può essere sospesa.
Il secondo principio fondamentale sul quale poggia la
presente proposta di legge è quello della trasparenza, della
chiarezza, in poche parole, delle "cose fatte alla luce del
sole". Come sì può constatare, tutto è previsto proprio in
maniera da realizzare un rapporto tra chi dà e chi riceve
assolutamente trasparente, con precisi requisiti da parte a
parte. L'obiezione, che si tende a spendere riguardo ad una
proposta come la presente, di rischiare di aprire le porte ad
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un "lobbismo" spietato o di "palese corruzione" o di "messa al
servizio di", decade grazie alla precisa trasparenza nel
prevedere il tipo di rapporto tra il cittadino elettore e
contribuente e la politica, in termini generali. Non solo, ma
il fatto di prevedere che tutto avvenga "alla luce del sole" e
a conoscenza di chiunque, comporta per forza un controllo, ma
soprattutto una coscienza da parte di ambedue le parti.
Infine, la presente proposta di legge è formulata in
maniera da semplificare la sua comprensione, cercando di non
dare luogo ad equivoci e di stabilire principi e definizioni
chiari fin dall'inizio (articolo 1).
L'articolo 2 definisce il finanziamento ai partiti e ai
movimenti politici nonché il finanziamento agli eletti,
consentendolo soltanto se effettuato da soggetti privati,
persone fisiche o giuridiche, escludendo ogni forma di
finanziamento pubblico.
L'articolo 3 entra nel merito, e fissa le modalità con le
quali i privati possono finanziare uno o più partiti o
movimenti politici, prevedendo alcuni benefici fiscali
differenziati.
L'articolo 4 prevede invece i requisiti per poter accedere
ai finanziamenti, sia per i movimenti o i partiti politici,
sia per gli eletti in carica.
L'articolo 5 fissa le condizioni, per le persone fisiche e
per le persone giuridiche, per l'erogazione dei
finanziamenti.
Gli articoli 6 e 7 si riferiscono alle abrogazioni e
all'attuazione della legge.
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