| (Principi e definizioni).
1. I cittadini possono liberamente associarsi in movimenti
o partiti politici ai sensi dell'articolo 49 della
Costituzione.
2. Il finanziamento ai movimenti o partiti politici di cui
al comma 1 consiste in un atto di partecipazione attiva,
trasparente ed onesta alla vita politica del Paese.
3. Ai fini di cui al comma 2, è considerato finanziamento
a uno o più movimenti o partiti politici il contributo di
sostegno alla loro attività politica, attribuito in denaro o
mediante strutture tecniche o risorse umane, secondo le
modalità e le condizioni previste dalla presente legge.
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