| (Finanziamento ai partiti ed agli eletti).
1. Non è consentita alcuna forma di finanziamento pubblico
ai partiti o movimenti politici ad opera dello Stato, delle
pubbliche amministrazioni o di qualsiasi altro ente pubblico,
anche economico, direttamente o indirettamente controllato
dallo Stato o dagli enti locali.
2. Per i fini di cui al comma 1, è conseguentemente
soppressa qualsiasi forma di contribuzione statale ai
movimenti o partiti politici, eccetto quanto si riferisce alle
spese elettorali.
3. Il finanziamento ai movimenti o partiti politici o agli
eletti in carica in Assemblee elettive è consentito soltanto
se effettuato da parte di soggetti privati, persone fisiche e
giuridiche a condizione che tali soggetti non siano persone
fisiche che non dichiarino redditi in Italia ovvero persone
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giuridiche costituite in associazioni o fondazioni senza fine
di lucro.
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