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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


65593
DDL5542-0005
Progetto di legge Camera n. 5542 - testo presentato - (DDL13-5542)
(suddiviso in 9 Unità Documento)
Unità Documento n.5 (che inizia a pag.4 dello stampato)
...C5542. TESTIPDL
...C5542.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5542 ZZ13 ZZPD ZZPR
       (Modalità del finanziamento e benefici fiscali).
     1.  I soggetti privati di cui all'articolo 2, comma 3,
  possono finanziare uno o più movimenti o partiti politici con
  le seguenti modalità:
         a)  versamenti in denaro o in titoli di credito,
  diretti in via esclusiva agli organi amministrativi centrali
  dei partiti o movimenti politici di cui all'articolo 1,
  individuati secondo le norme dei rispettivi statuti;
         b)  dotazione di strutture di sostegno tecnico e di
  risorse umane alle sedi ufficiali territoriali o nazionali dei
  movimenti o partiti politici;
         c)  dotazione di strutture di sostegno tecnico e di
  risorse umane ai singoli eletti in carica in Assemblee
  elettive.
     2.  I finanziamenti di cui al comma 1 sono detraibili dalla
  dichiarazione dei redditi ai fini dell'IRPEF, secondo le
  modalità di cui al comma 3, e dalla dichiarazione dei redditi
  ai fini dell'IRPEG secondo le modalità di cui al comma 4.
     3.  All'articolo 13- bis  del testo unico delle imposte
  sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
  modificazioni, il comma 1- bis  è sostituito dal
  seguente:
     "1-  bis.  Dall'imposta lorda si detrae un importo
  pari al 100 per cento per le erogazioni liberali in denaro in
  favore dei partiti e movimenti politici, effettuate mediante
  versamento bancario o postale.  La detrazione non può comunque
  essere superiore al 25 per cento dei redditi complessivamente
  dichiarati".
     4.  Il comma 1 dell'articolo 91- bis  del testo unico
  delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
 
                               Pag. 5
 
  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è
  sostituito dal seguente:
     " 1.  Dall'imposta lorda si detrae fino a concorrenza
  del suo ammontare un importo pari al 33 per cento dell'onere
  di cui all'articolo 13- bis,  comma 1- bis,
  limitatamente alle società e agli enti di cui all'articolo 87,
  comma 1, lettere  a)  e  b),  diversi dagli enti nei
  quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli siano
  negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, nonché
  dalle società ed enti che controllano, direttamente o
  indirettamente, tali soggetti, ovvero ne siano controllati o
  siano controllati dalla stessa società o ente che controlla i
  soggetti medesimi".
 
DATA=981230 FASCID=DDL13-5542 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5542 TOTPAG=0007 TOTDOC=0009 NDOC=0005 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0004 RIGINIZ=004 PAGFIN=0005 RIGFIN=014 UPAG=NO PAGEIN=4 PAGEFIN=5 SORTRES= SORTDDL=554200 00 FASCIDC=13DDL5542 SORTNAV=0554200 000 00000 ZZDDLC5542 NDOC0005 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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