| (Attuazione della legge).
1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, di concerto con il Ministro delle
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finanze, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, individua le modalità
operative per l'attuazione degli articoli 2, 3, 4 e 5 della
presente legge.
2. Il decreto di cui al comma 1 è emanato entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da
rendere entro trenta giorni dalla trasmissione alle Camere del
relativo schema. Il decreto emanato può contenere, rispetto
allo schema trasmesso alle Camere, modifiche derivanti
esclusivamente dal parere parlamentare.
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