| Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si
pone l'obiettivo di delineare il nuovo assetto istituzionale
di Roma, capitale della Repubblica, e si iscrive nel più
generale indirizzo politico e normativo di decentramento e di
valorizzazione della capacità di governo autonomo degli enti
territoriali che troverà piena realizzazione con
l'approvazione della nuova parte seconda della Costituzione.
Allo stesso tempo la presente proposta di legge muove dal
riconoscimento delle peculiarità della città di Roma, cercando
di modulare la nuova dimensione metropolitana della città
sulla rilevanza della sua funzione di capitale della
Repubblica, che ha trovato nella proposta della Commissione
parlamentare per le riforme costituzionali dignità
costituzionale, e sulla complessità delle problematiche da
affrontare, tanto dal punto di vista della scala dimensionale,
quanto da quello dei livelli di concentrazione della
popolazione e delle attività, e delle sue ulteriori esigenze
in quanto sede della Città del Vaticano. Si è posta così la
necessità di superare il modello sostanzialmente uniforme di
città metropolitana disposto dalla legge 8 giugno 1990, n.142,
e successive modificazioni. La legge 2 novembre 1993, n.436,
interveniva, del resto, come presa d'atto della sostanziale
inadeguatezza dell'articolo 17 della legge n.142 del 1990,
rendendo così meramente facoltativa l'istituzione da parte
delle regioni delle aree metropolitane, simboleggiando le
difficoltà politiche e tecnico-funzionali che non ne hanno
consentito l'avvio. La dottrina non mancava inoltre di
attribuire l' impasse eminentemente al modello adottato,
considerato debole giacchè affidava l'iniziativa della sua
realizzazione agli stessi soggetti che avrebbero dovuto essere
radicalmente riformati: la regione ed il comune capoluogo.
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La presente proposta di legge ripropone quasi
integralmente il testo di un recente disegno di legge
presentato al Senato della Repubblica: prima firma della
senatrice Franca D'Alessandro Prisco, tendente a configurare
tempi e modalità diversi per la costituzione delle aree
metropolitane.
Del resto, se consideriamo le più significative esperienze
straniere, possiamo notare che per ciascuna area dichiarata
metropolitana è stata scelta una diversa soluzione, sia
territoriale sia di governo, in ragione delle caratteristiche
socio-economiche proprie di ogni singola comunità. Nella
maggior parte dei casi le aree metropolitane in Europa
risultano costituite secondo un modello associativo che
presuppone la deliberazione istitutiva congiunta dei comuni
interessati, a base volontaria, collegato alla funzionalità
dei servizi resi agli abitanti dell'area, oppure secondo
agglomerazioni che si sostanziano in associazioni obbligatorie
di più comuni per l'esercizio di determinate funzioni, oppure,
infine, secondo un modello unitario che trae origine da
apposite leggi dei Parlamenti nazionali, in quanto vengono a
realizzarsi enti nuovi cui si attribuisce lo status di
provincia o quello di regione.
Rapporti della città di Roma con gli altri livelli di
governo e con la Santa Sede.
Anche in Italia si rafforza l'esigenza di predisporre gli
strumenti per un dialogo necessariamente privilegiato tra la
città ed i soggetti politici esponenziali di esigenze che la
città di Roma deve mediare e valorizzare e si manifesta
l'opportunità di superare la legge 15 dicembre 1990, n.396.
Così si prevede l'istituzione di una Commissione
permanente per Roma capitale, composta dal Presidente del
Consiglio dei ministri o da un Ministro da lui delegato, dal
presidente della regione Lazio e dal sindaco della città di
Roma, con il compito di promuovere le iniziative necessarie
per l'armonizzazione delle funzioni di competenza dei diversi
livelli di governo (articolo 5). Si istituisce, inoltre, una
commissione mista paritetica per assicurare il soddisfacimento
delle esigenze della Santa Sede. Della delegazione italiana
fanno parte, di diritto, il sindaco di Roma ed il presidente
della regione Lazio (articolo 6, comma 1). Il parere della
commissione mista paritetica è richiesto per tutti i
provvedimenti degli enti locali della città e della regione
che interessano la Santa Sede in relazione al territorio della
città (articolo 6, comma 2).
Disegno generale di riallocazione dei livelli di governo
del territorio.
Al fine di ottimizzare il rapporto tra la città ed il suo
territorio, in quanto ente esponenziale delle comunità
amministrate, trova invece pieno accoglimento il principio di
sussidiarietà inteso nella sua accezione bidirezionale di
valorizzazione della omogeneità. Il progetto presentato muove,
infatti, verso la realizzazione di una nuova forma di governo
dell'area di Roma ove compiti e funzioni siano redistribuiti
così che, da un lato, quella parte del più vasto territorio
della provincia di Roma che vive una relazione di funzionalità
con la Capitale venga integrato in un governo omogeneo e
coordinato delle politiche del territorio, delle grandi
infrastrutture, dei servizi (articolo 4); e, dall'altro, venga
parallelamente valorizzata l'omogeneità di istanze espresse in
aree del territorio o più piccole del comune di Roma, così che
vi sia la capacità da parte della circoscrizione o di una
pluralità di quartieri (articoli 13 e 14) di conoscere le
proprie esigenze e di farvi fronte attraverso risorse proprie
e attraverso contributi stanziati dallo Stato e dalla città di
Roma, con vincolo di destinazione, per particolari interventi
(articolo 11). Questo progetto si realizza con la costituzione
di un nuovo soggetto di governo - la città metropolitana -,
procedendo così ad una semplificazione e razionalizzazione
dell'assetto di governo dell'area. La grande novità è
rappresentata sia dalla trasformazione in comuni delle attuali
circoscrizioni comunali (articolo 14), sia dalla possibilità
di attribuire personalità giuridica alle attuali
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circoscrizioni finché tale trasformazione non sia avvenuta
(articolo 14, comma7).
Procedimento per la individuazione e la costituzione dei
livelli di governo della città metropolitana.
La città metropolitana è individuata alla data di entrata
in vigore della legge, con i confini territoriali della città
di Roma. Successivamente, anche separatamente, i comuni
limitrofi possono deliberare di far parte della città
metropolitana.
Funzioni della città metropolitana.
Oltre ai poteri della provincia, alla città metropolitana
spettano le funzioni indicate all'articolo 4: la
pianificazione territoriale strategica, la realizzazione e la
gestione di grandi infrastrutture, dei servizi di trasporto a
livello metropolitano, dei servizi pubblici a rete (acqua,
energia, smaltimento rifiuti), dei servizi per lo sviluppo e
per le politiche attive del lavoro, la pianificazione
commerciale della grande distribuzione e delle grandi
strutture di vendita, la tutela e la valorizzazione dei beni
culturali e dell'ambiente, il monitoraggio del territorio
anche attraverso la costituzione di reti informatiche
integrative. Merita una particolare attenzione la possibilità
che ulteriori funzioni vengano successivamente delegate alla
città sia con legge statale o regionale, sia dai comuni
compresi nel suo territorio (articolo 4, comma 2). La proposta
di legge è infatti caratterizzata da una maggiore flessibilità
nella allocazione di compiti e funzioni. Inoltre, al fine di
ottimizzare il coordinamento nell'esercizio delle funzioni
attribuite ai diversi livelli di governo, si rafforza la
funzione di impulso del sindaco della città metropolitana
nella conclusione di accordi di programma e nella convocazione
di conferenze di servizi <articolo 10, comma 1, lettera
d) > e si attribuiscono allo stesso anche quei
particolari poteri di coordinamento attualmente del prefetto,
fatta eccezione per quelle funzioni che afferiscono all'ordine
pubblico, alla sicurezza, alla difesa nazionale, alla
prevenzione e alla repressione della criminalità <articolo 10,
comma 1, lettera a) >.
Interventi per Roma capitale.
La presente proposta di legge affronta, infine, anche la
questione della migliore individuazione e della estensione
all'intera area metropolitana degli interventi, in parte
contenuti nella legge 15 dicembre 1990, n. 396, necessari a
consentire a Roma di svolgere adeguatamente il ruolo di
capitale: realizzazione e riqualificazione di centri
direzionali dello Stato, di grandi sistemi di mobilità e
trasporto, di grandi infrastrutture, di reti di comunicazione
ed informazione, di beni monumentali ed artistici (articolo
7).
Il piano degli interventi, di durata triennale (articolo
8), lascia inalterato il principio della piena collaborazione
tra Stato, regione e città metropolitana di Roma <approvazione
del piano all'unanimità da parte della Commissione permanente
per Roma capitale, articolo 8, comma 2, e articolo 5, comma 3,
lettera a) >: ma nella definizione dei programmi si
realizza una sostanziale innovazione sia nella semplificazione
delle procedure di definizione (articoli 5 e 8), sia,
soprattutto, nell'affidare integralmente al sindaco della
città metropolitana la sua realizzazione (articolo 8, comma
3).
Contributi statali.
E' prevista una sostanziale rivalutazione dei
trasferimenti ordinari alla città metropolitana per assolvere
il suo ruolo di capitale (portando l'attuale trasferimento da
lire 35 miliardi a lire 200 miliardi), anche attraverso la
definizione di adeguati criteri per la determinazione di tali
oneri (articolo 11) e un sostanziale incremento delle risorse
da stanziare per dare attuazione al piano degli interventi per
Roma capitale (si passa dai 95 miliardi di lire previsti per
il 1999 a lire 500 miliardi: articolo 12).
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