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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


65599
DDL5543-0002
Progetto di legge Camera n. 5543 - testo presentato - (DDL13-5543)
(suddiviso in 21 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C5543. TESTIPDL
...C5543.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5543 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si
  pone l'obiettivo di delineare il nuovo assetto istituzionale
  di Roma, capitale della Repubblica, e si iscrive nel più
  generale indirizzo politico e normativo di decentramento e di
  valorizzazione della capacità di governo autonomo degli enti
  territoriali che troverà piena realizzazione con
  l'approvazione della nuova parte seconda della Costituzione.
  Allo stesso tempo la presente proposta di legge muove dal
  riconoscimento delle peculiarità della città di Roma, cercando
  di modulare la nuova dimensione metropolitana della città
  sulla rilevanza della sua funzione di capitale della
  Repubblica, che ha trovato nella proposta della Commissione
  parlamentare per le riforme costituzionali dignità
  costituzionale, e sulla complessità delle problematiche da
  affrontare, tanto dal punto di vista della scala dimensionale,
  quanto da quello dei livelli di concentrazione della
  popolazione e delle attività, e delle sue ulteriori esigenze
  in quanto sede della Città del Vaticano.  Si è posta così la
  necessità di superare il modello sostanzialmente uniforme di
  città metropolitana disposto dalla legge 8 giugno 1990, n.142,
  e successive modificazioni.  La legge 2 novembre 1993, n.436,
  interveniva, del resto, come presa d'atto della sostanziale
  inadeguatezza dell'articolo 17 della legge n.142 del 1990,
  rendendo così meramente facoltativa l'istituzione da parte
  delle regioni delle aree metropolitane, simboleggiando le
  difficoltà politiche e tecnico-funzionali che non ne hanno
  consentito l'avvio.  La dottrina non mancava inoltre di
  attribuire l' impasse  eminentemente al modello adottato,
  considerato debole giacchè affidava l'iniziativa della sua
  realizzazione agli stessi soggetti che avrebbero dovuto essere
  radicalmente riformati: la regione ed il comune capoluogo.
 
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     La presente proposta di legge ripropone quasi
  integralmente il testo di un recente disegno di legge
  presentato al Senato della Repubblica: prima firma della
  senatrice Franca D'Alessandro Prisco, tendente a configurare
  tempi e modalità diversi per la costituzione delle aree
  metropolitane.
     Del resto, se consideriamo le più significative esperienze
  straniere, possiamo notare che per ciascuna area dichiarata
  metropolitana è stata scelta una diversa soluzione, sia
  territoriale sia di governo, in ragione delle caratteristiche
  socio-economiche proprie di ogni singola comunità.  Nella
  maggior parte dei casi le aree metropolitane in Europa
  risultano costituite secondo un modello associativo che
  presuppone la deliberazione istitutiva congiunta dei comuni
  interessati, a base volontaria, collegato alla funzionalità
  dei servizi resi agli abitanti dell'area, oppure secondo
  agglomerazioni che si sostanziano in associazioni obbligatorie
  di più comuni per l'esercizio di determinate funzioni, oppure,
  infine, secondo un modello unitario che trae origine da
  apposite leggi dei Parlamenti nazionali, in quanto vengono a
  realizzarsi enti nuovi cui si attribuisce lo  status  di
  provincia o quello di regione.
  Rapporti della città di Roma con gli altri livelli di
  governo e con la Santa Sede.
     Anche in Italia si rafforza l'esigenza di predisporre gli
  strumenti per un dialogo necessariamente privilegiato tra la
  città ed i soggetti politici esponenziali di esigenze che la
  città di Roma deve mediare e valorizzare e si manifesta
  l'opportunità di superare la legge 15 dicembre 1990, n.396.
     Così si prevede l'istituzione di una Commissione
  permanente per Roma capitale, composta dal Presidente del
  Consiglio dei ministri o da un Ministro da lui delegato, dal
  presidente della regione Lazio e dal sindaco della città di
  Roma, con il compito di promuovere le iniziative necessarie
  per l'armonizzazione delle funzioni di competenza dei diversi
  livelli di governo (articolo  5).  Si istituisce, inoltre, una
  commissione mista paritetica per assicurare il soddisfacimento
  delle esigenze della Santa Sede.  Della delegazione italiana
  fanno parte, di diritto, il sindaco di Roma ed il presidente
  della regione Lazio (articolo 6, comma 1).  Il parere della
  commissione mista paritetica è richiesto per tutti i
  provvedimenti degli enti locali della città e della regione
  che interessano la Santa Sede in relazione al territorio della
  città (articolo 6, comma 2).
  Disegno generale di riallocazione dei livelli di governo
  del territorio.
     Al fine di ottimizzare il rapporto tra la città ed il suo
  territorio, in quanto ente esponenziale delle comunità
  amministrate, trova invece pieno accoglimento il principio di
  sussidiarietà inteso nella sua accezione bidirezionale di
  valorizzazione della omogeneità.  Il progetto presentato muove,
  infatti, verso la realizzazione di una nuova forma di governo
  dell'area di Roma ove compiti e funzioni siano redistribuiti
  così che, da un lato, quella parte del più vasto territorio
  della provincia di Roma che vive una relazione di funzionalità
  con la Capitale venga integrato in un governo omogeneo e
  coordinato delle politiche del territorio, delle grandi
  infrastrutture, dei servizi (articolo 4); e, dall'altro, venga
  parallelamente valorizzata l'omogeneità di istanze espresse in
  aree del territorio o più piccole del comune di Roma, così che
  vi sia la capacità da parte della circoscrizione o di una
  pluralità di quartieri (articoli 13 e 14) di conoscere le
  proprie esigenze e di farvi fronte attraverso risorse proprie
  e attraverso contributi stanziati dallo Stato e dalla città di
  Roma, con vincolo di destinazione, per particolari interventi
  (articolo 11).  Questo progetto si realizza con la costituzione
  di un nuovo soggetto di governo - la città metropolitana -,
  procedendo così ad una semplificazione e razionalizzazione
  dell'assetto di governo dell'area.  La grande novità è
  rappresentata sia dalla trasformazione in comuni delle attuali
  circoscrizioni comunali (articolo 14), sia dalla possibilità
  di attribuire personalità giuridica alle attuali
 
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  circoscrizioni finché tale trasformazione non sia avvenuta
  (articolo 14, comma7).
  Procedimento per la individuazione e la costituzione dei
  livelli di governo della città metropolitana.
     La città metropolitana è individuata alla data di entrata
  in vigore della legge, con i confini territoriali della città
  di Roma.  Successivamente, anche separatamente, i comuni
  limitrofi possono deliberare di far parte della città
  metropolitana.
  Funzioni della città metropolitana.
     Oltre ai poteri della provincia, alla città metropolitana
  spettano le funzioni indicate all'articolo 4: la
  pianificazione territoriale strategica, la realizzazione e la
  gestione di grandi infrastrutture, dei servizi di trasporto a
  livello metropolitano, dei servizi pubblici a rete (acqua,
  energia, smaltimento rifiuti), dei servizi per lo sviluppo e
  per le politiche attive del lavoro, la pianificazione
  commerciale della grande distribuzione e delle grandi
  strutture di vendita, la tutela e la valorizzazione dei beni
  culturali e dell'ambiente, il monitoraggio del territorio
  anche attraverso la costituzione di reti informatiche
  integrative.  Merita una particolare attenzione la possibilità
  che ulteriori funzioni vengano successivamente delegate alla
  città sia con legge statale o regionale, sia dai comuni
  compresi nel suo territorio (articolo 4, comma 2).  La proposta
  di legge è infatti caratterizzata da una maggiore flessibilità
  nella allocazione di compiti e funzioni.  Inoltre, al fine di
  ottimizzare il coordinamento nell'esercizio delle funzioni
  attribuite ai diversi livelli di governo, si rafforza la
  funzione di impulso del sindaco della città metropolitana
  nella conclusione di accordi di programma e nella convocazione
  di conferenze di servizi <articolo 10, comma 1, lettera
  d) > e si attribuiscono allo stesso anche quei
  particolari poteri di coordinamento attualmente del prefetto,
  fatta eccezione per quelle funzioni che afferiscono all'ordine
  pubblico, alla sicurezza, alla difesa nazionale, alla
  prevenzione e alla repressione della criminalità <articolo 10,
  comma 1, lettera  a) >.
  Interventi per Roma capitale.
     La presente proposta di legge affronta, infine, anche la
  questione della migliore individuazione e della estensione
  all'intera area metropolitana degli interventi, in parte
  contenuti nella legge 15 dicembre 1990, n. 396, necessari a
  consentire a Roma di svolgere adeguatamente il ruolo di
  capitale: realizzazione e riqualificazione di centri
  direzionali dello Stato, di grandi sistemi di mobilità e
  trasporto, di grandi infrastrutture, di reti di comunicazione
  ed informazione, di beni monumentali ed artistici (articolo
  7).
     Il piano degli interventi, di durata triennale (articolo
  8), lascia inalterato il principio della piena collaborazione
  tra Stato, regione e città metropolitana di Roma <approvazione
  del piano all'unanimità da parte della Commissione permanente
  per Roma capitale, articolo 8, comma 2, e articolo 5, comma 3,
  lettera  a) >: ma nella definizione dei programmi si
  realizza una sostanziale innovazione sia nella semplificazione
  delle procedure di definizione (articoli 5 e 8), sia,
  soprattutto, nell'affidare integralmente al sindaco della
  città metropolitana la sua realizzazione (articolo 8, comma
  3).
  Contributi statali.
     E' prevista una sostanziale rivalutazione dei
  trasferimenti ordinari alla città metropolitana per assolvere
  il suo ruolo di capitale (portando l'attuale trasferimento da
  lire 35 miliardi a lire 200 miliardi), anche attraverso la
  definizione di adeguati criteri per la determinazione di tali
  oneri (articolo 11) e un sostanziale incremento delle risorse
  da stanziare per dare attuazione al piano degli interventi per
  Roma capitale (si passa dai 95 miliardi di lire previsti per
  il 1999 a lire 500 miliardi: articolo 12).
 
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