| 1. Al fine di realizzare la città metropolitana di Roma,
capitale della Repubblica, la presente legge:
a) disciplina il regime giuridico degli enti
locali operanti nel territorio della città metropolitana di
Roma;
b) istituisce un'unica autorità di governo;
c) prevede un piano di interventi necessari a
consentire alla città metropolitana di Roma di svolgere
adeguatamente il ruolo di capitale della Repubblica
italiana.
2. La presente legge disciplina, altresì, i rapporti tra
le istituzioni dello Stato, le altre istituzioni pubbliche, la
regione Lazio, la provincia di Roma e gli enti locali della
città metropolitana di Roma, al fine di:
a) assicurare una tutela equilibrata degli
interessi propri della comunità locale e degli interessi
nazionali connessi alle funzioni della capitale della
Repubblica;
b) favorire il soddisfacimento delle esigenze
della Santa Sede e delle altre organizzazioni internazionali
presenti nel territorio della città di Roma;
c) promuovere la migliore tutela e valorizzazione
del patrimonio storico-artistico e ambientale del territorio
metropolitano;
d) adeguare la dotazione dei servizi, delle
tecnologie e delle infrastrutture per la mobilità urbana e
metropolitana, con particolare riferimento al potenziamento
del trasporto pubblico su ferro e alla realizzazione di una
rete di superficie a basso impatto ambientale integrata con la
rete di trasporto su ferro;
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e) favorire adeguati livelli nelle prestazioni
concernenti i diritti sociali e i servizi pubblici,
l'istruzione, la cultura e la tutela della salute.
3. Al fine di permettere la realizzazione degli obiettivi
di cui al presente articolo, il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, con proprio
decreto, determina le linee per consentire al governo della
città metropolitana l'istituzione di un ordinamento tributario
e contabile proprio coordinato con quello statale e
regionale.
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