| 1. Nella città metropolitana di Roma l'amministrazione
locale si articola in due livelli:
a) la città metropolitana, cui si applica il
regime giuridico dei comuni, come integrato e modificato dalla
presente legge, e che assume altresì i compiti
dell'amministrazione provinciale;
b) i comuni compresi nella città metropolitana,
che mantengono il regime proprio dei comuni, salvo le
modifiche derivanti dall'applicazione delle disposizioni della
presente legge.
2. Il territorio della città coincide con quello dei
comuni che la compongono.
3. La città metropolitana e i comuni ispirano la propria
azione e i loro rapporti ai princìpi del rispetto della
reciproca autonomia e della piena e leale collaborazione.
| |