| 1. Sono organi della città metropolitana: il consiglio, il
sindaco e la giunta.
2. Il consiglio è composto da ottanta consiglieri eletti
dai cittadini residenti nel territorio della città
metropolitana, con il sistema elettorale vigente nei
comuni.
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3. Il consiglio elegge nel suo seno un presidente e si dà
norme per il suo funzionamento.
4. Il sindaco della città metropolitana è eletto a
suffragio universale diretto da tutti i cittadini dei comuni
compresi nel territorio della città.
5. La giunta è nominata e presieduta dal sindaco.
6. Per quanto concerne il funzionamento degli organi
collegiali si applicano le norme relative ai comuni.
7. Il comma 6 dell'articolo 7 della legge 25 marzo 1993,
n. 81, è sostituito dal seguente:
" 6. Alla lista o al gruppo di liste collegate al
sindaco eletto al primo o al secondo turno, che non abbia già
conseguito, ai sensi del comma 4, almeno il 60 per cento dei
seggi del consiglio, è assegnato il 60 per cento dei seggi. I
restanti seggi sono assegnati alle altre liste o gruppi di
liste collegate ai sensi del citato comma 4".
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