| 1. La città metropolitana svolge, oltre alle funzioni
proprie delle province e dei comuni, le seguenti funzioni:
a) la pianificazione territoriale strategica
dell'intero territorio, con il concorso dei comuni, nonché la
verifica di conformità degli strumenti urbanistici comunali al
piano territoriale;
b) la realizzazione e la gestione delle grandi
infrastrutture localizzate nel territorio metropolitano, ivi
compresa la realizzazione delle opere di interesse statale e
regionale;
c) la realizzazione e la gestione dei servizi di
trasporto metropolitano, anche attraverso la piena
integrazione dei servizi urbani ed extraurbani;
d) la realizzazione e la gestione dei servizi
pubblici a rete nei settori del ciclo integrale delle acque,
dell'energia e dello smaltimento dei rifiuti;
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e) la realizzazione e la gestione dei servizi per
lo sviluppo e per le politiche attive del lavoro;
f) la pianificazione commerciale della grande
distribuzione e delle grandi strutture di vendita e il
rilascio delle relative autorizzazioni;
g) la tutela e la valorizzazione dei beni
culturali, dell'ambiente e dell'ecosistema;
h) la raccolta sistematica delle informazioni di
carattere statistico e delle informazioni relative alle
condizioni economiche, amministrative, culturali e dei servizi
pubblici e di pubblico interesse con riferimento all'intero
territorio dell'area metropolitana, anche attraverso la
costituzione di reti informatiche integrate;
i) le funzioni strettamente necessarie alla
realizzazione di manifestazioni, iniziative ed eventi di
rilievo metropolitano, nazionale ed internazionale.
2. Altre funzioni possono essere attribuite o delegate
alla città metropolitana con legge statale o regionale.
3. Le funzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2 sono
disciplinate dallo statuto e dai regolamenti autonomi della
città metropolitana, nel rispetto dei soli princìpi generali
contenuti nelle leggi statali e regionali.
4. I comuni della città metropolitana svolgono tutte le
funzioni amministrative attribuite ai comuni dalla legge,
salvo quelle espressamente attribuite o delegate alla città
metropolitana. Tali funzioni sono svolte anche attraverso le
forme associative e di cooperazione di cui al capo VIII della
legge 8 giugno 1990, n. 142.
5. Di intesa tra la città metropolitana e la regione Lazio
sono fissate le speciali procedure di raccordo tra i due enti
relativamente alle più significative decisioni sull'assetto
territoriale ed economico dell'area, nelle materie di
competenza legislativa e amministrativa della regione.
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