| 1. E' istituita la Commissione permanente per Roma
capitale, di seguito denominata "Commissione", composta dal
Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro da lui
delegato, dal presidente della regione Lazio e dal sindaco
della città metropolitana.
2. Alle riunioni della Commissione partecipano, su invito
del presidente, i Ministri interessati.
3. La Commissione è l'organo di collaborazione
istituzionale tra lo Stato, la regione e la città
metropolitana. La Commissione promuove le iniziative
necessarie per l'armonizzazione delle funzioni di competenza
dei diversi livelli di governo, e in particolare:
a) approva il piano degli interventi funzionali
all'assolvimento da parte della città metropolitana di Roma
del ruolo di capitale della Repubblica italiana, di seguito
denominato "Piano";
b) approva la localizzazione di opere e di
impianti di interesse statale nel territorio della città
metropolitana non ricompresi nel Piano, previa convocazione
della conferenza di servizi con le amministrazioni
interessate;
c) predispone le proposte per la definizione del
contributo ordinario che lo Stato trasferisce alla città
metropolitana in rapporto all'assolvimento del ruolo di
capitale della Repubblica.
4. Per la realizzazione degli interventi compresi nel
Piano di cui al comma 3, lettera a), restano in vigore,
in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 7 della
legge 15 dicembre 1990, n. 396.
5. La legge 15 dicembre 1990, n. 396, con l'eccezione
dell'articolo 7, è abrogata.
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