| 1. E' istituita una commissione mista paritetica per
favorire il soddisfacimento delle esigenze della Santa Sede di
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cui al Trattato dell'11 febbraio 1929, ratificato ai sensi
della legge 27 maggio 1929, n. 810, e successive
modificazioni, previa intesa diplomatica. Della delegazione
italiana fanno parte, di diritto, il sindaco della città
metropolitana e il presidente della regione Lazio. I compiti
di segreteria sono affidati all'ufficio del sindaco.
2. Il parere della commissione è comunque richiesto per
tutti i provvedimenti degli enti locali della città
metropolitanae della regione, che interessano le esigenze
della Santa Sede in relazione al territorio della città
metropolitana.
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