| 1. Il sindaco della città metropolitana:
a) coordina nel territorio cittadino l'esercizio
delle funzioni attribuite agli uffici amministrativi
decentrati dello Stato e della regione;
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b) presiede il comitato metropolitano, di cui
all'articolo 6 della legge 23 dicembre 1992, n. 498;
c) partecipa di diritto, concordando con il
prefetto l'ordine del giorno, alle riunioni del Comitato
provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, di cui
all'articolo 20 della legge 1^ aprile 1981, n. 121;
d) promuove la conclusione di accordi di programma
e di conferenze di servizi aventi ad oggetto interventi da
realizzare nel territorio della città metropolitana, con i
poteri di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.
241, come modificato dall'articolo 17 della legge 15 maggio
1997, n. 127.
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