| 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in lire 500 miliardi per ciascuno degli anni
1999, 2000 e 2001, si provvede, quanto a lire 95 miliardi per
ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, a carico
dell'autorizzazione di spesa assegnata dalla legge 15 dicembre
1990, n. 396, al capitolo 7900 dello stato di previsione per
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il 1999 della Presidenza del Consiglio dei ministri; quanto a
lire 405 miliardi, per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001,
mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità
previsionale di base 7.2.2.1 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei
ministri.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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