| 1. La città metropolitana è individuata con i confini
territoriali della città di Roma.
2. I comuni limitrofi alla città metropolitana, come
individuata ai sensi del comma 1, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, possono deliberare di
far parte della città metropolitana.
3. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un apposito
decreto legislativo contenente la nuova determinazione dei
comuni compresi nel territorio della città metropolitana, nel
rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi di cui alla
presente legge.
| |