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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


65613
DDL5543-0016
Progetto di legge Camera n. 5543 - testo presentato - (DDL13-5543)
(suddiviso in 21 Unità Documento)
Unità Documento n.16 (che inizia a pag.13 dello stampato)
...C5543. TESTIPDL
...C5543.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 14.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5543 ZZ13 ZZPD ZZPR
     1.  In relazione alla entrata in carica degli organi della
  città, la regione Lazio provvede al riordinamento delle
  circoscrizioni territoriali dei comuni compresi nel suo
  territorio.
     2.  Ai fini di cui al comma 1, la regione Lazio provvede
  alla istituzione di nuovi comuni in luogo del comune di Roma,
  nonché alla eventuale revisione dei confini dei comuni
  dell'area metropolitana.  I nuovi comuni possono derivare anche
 
                              Pag. 14
 
  da fusioni di comuni contigui, così da assicurare il pieno
  esercizio delle funzioni comunali, la razionale utilizzazione
  dei servizi, la responsabile partecipazione dei cittadini,
  nonché un equilibrato rapporto fra dimensioni territoriali e
  demografiche.
     3.  I nuovi comuni enucleati dal comune di Roma conservano
  l'originaria denominazione alla quale aggiungono quella più
  caratteristica dei quartieri o delle circoscrizioni che li
  compongono.  A tali nuovi comuni sono trasferiti, in
  proporzione agli abitanti ed al territorio, risorse,
  personale, nonché adeguati beni strumentali immobili e mobili
  del comune di Roma e delle sue circoscrizioni.
     4.  Le leggi regionali di riordino, prima della
  pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione Lazio,
  sono sottoposte a  referendum  popolare cui sono
  chiamati:
         a)  per la istituzione di nuovi comuni in luogo del
  comune di Roma, tutti i cittadini del comune di Roma;
         b)  in caso di fusione, tutti i cittadini dei
  comuni da sottoporre a fusione;
         c)  in caso di aggregazione di parti del territorio
  del comune di Roma a comuni contigui, i cittadini delle parti
  da scorporare e i cittadini dei comuni interessati.
     5.  La legge regionale di riordino territoriale disciplina
  gli adempimenti necessari a consentire il primo insediamento
  degli organi dei nuovi comuni contestualmente alla prima
  elezione degli organi della città metropolitana di Roma.
     6.  Qualora la regione non provveda agli adempimenti
  previsti dai commi 4 e 5, il Governo, con deliberazione del
  Consiglio dei ministri, invita la regione a provvedere.
  Decorsi inutilmente sei mesi, il Governo è delegato a
  provvedere con decreti legislativi, osservando i criteri di
  cui ai commi 2 e 3, sentito il comune di Roma e gli altri
  comuni interessati.
     7.  Fino alla riorganizzazione del territorio del comune di
  Roma, lo statuto del comune di Roma può prevedere particolari
  e più accentuate forme di decentramento, ivi compresa
 
                              Pag. 15
 
  l'attribuzione alle circoscrizioni di una distinta personalità
  giuridica.
 
DATA=990104 FASCID=DDL13-5543 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5543 TOTPAG=0016 TOTDOC=0021 NDOC=0016 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0013 RIGINIZ=027 PAGFIN=0015 RIGFIN=003 UPAG=NO PAGEIN=13 PAGEFIN=15 SORTRES= SORTDDL=554300 00 FASCIDC=13DDL5543 SORTNAV=0554300 000 00000 ZZDDLC5543 NDOC0016 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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