| 1. In relazione alla entrata in carica degli organi della
città, la regione Lazio provvede al riordinamento delle
circoscrizioni territoriali dei comuni compresi nel suo
territorio.
2. Ai fini di cui al comma 1, la regione Lazio provvede
alla istituzione di nuovi comuni in luogo del comune di Roma,
nonché alla eventuale revisione dei confini dei comuni
dell'area metropolitana. I nuovi comuni possono derivare anche
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da fusioni di comuni contigui, così da assicurare il pieno
esercizio delle funzioni comunali, la razionale utilizzazione
dei servizi, la responsabile partecipazione dei cittadini,
nonché un equilibrato rapporto fra dimensioni territoriali e
demografiche.
3. I nuovi comuni enucleati dal comune di Roma conservano
l'originaria denominazione alla quale aggiungono quella più
caratteristica dei quartieri o delle circoscrizioni che li
compongono. A tali nuovi comuni sono trasferiti, in
proporzione agli abitanti ed al territorio, risorse,
personale, nonché adeguati beni strumentali immobili e mobili
del comune di Roma e delle sue circoscrizioni.
4. Le leggi regionali di riordino, prima della
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione Lazio,
sono sottoposte a referendum popolare cui sono
chiamati:
a) per la istituzione di nuovi comuni in luogo del
comune di Roma, tutti i cittadini del comune di Roma;
b) in caso di fusione, tutti i cittadini dei
comuni da sottoporre a fusione;
c) in caso di aggregazione di parti del territorio
del comune di Roma a comuni contigui, i cittadini delle parti
da scorporare e i cittadini dei comuni interessati.
5. La legge regionale di riordino territoriale disciplina
gli adempimenti necessari a consentire il primo insediamento
degli organi dei nuovi comuni contestualmente alla prima
elezione degli organi della città metropolitana di Roma.
6. Qualora la regione non provveda agli adempimenti
previsti dai commi 4 e 5, il Governo, con deliberazione del
Consiglio dei ministri, invita la regione a provvedere.
Decorsi inutilmente sei mesi, il Governo è delegato a
provvedere con decreti legislativi, osservando i criteri di
cui ai commi 2 e 3, sentito il comune di Roma e gli altri
comuni interessati.
7. Fino alla riorganizzazione del territorio del comune di
Roma, lo statuto del comune di Roma può prevedere particolari
e più accentuate forme di decentramento, ivi compresa
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l'attribuzione alle circoscrizioni di una distinta personalità
giuridica.
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