| 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, previo parere
delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti
legislativi per l'adozione di tutti i provvedimenti connessi
all'istituzione della città metropolitana.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 disciplinano
tra l'altro:
a) l'assetto della finanza della città
metropolitana e dei comuni, anche in rapporto alla
distribuzione effettiva delle funzioni;
b) l'adozione degli atti, ivi compresi il
trasferimento dei beni, del personale e delle risorse
finanziarie, necessari a garantire l'effettivo avvio degli
organi della città metropolitana di Roma.
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