| 1. Fino alla data di entrata in carica degli organi della
città metropolitana, le funzioni ad essa attribuite dalla
presente legge possono essere esercitate in forma associata
dagli enti locali interessati sulla base di convenzioni
stipulate ai sensi dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990,
n. 142.
2. I servizi pubblici di interesse dell'intero territorio
della città metropolitana di Roma possono essere erogati
mediante la costituzione di aziende o società di capitali a
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prevalente partecipazione pubblica locale operanti per
l'intero territorio, nonché attraverso l'affidamento dei
servizi ad un unico soggetto privato, quando lo suggeriscano
ragioni di efficienza, economicità ed efficacia del
servizio.
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