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Onorevoli Deputati! - Il Governo ha presentato il 10
dicembre 1997 al Senato della Repubblica un disegno di legge
(A.S. 2935) recante "Interventi nel settore dei trasporti
ferroviari e marittimi".
Nel corso dell'esame di tale provvedimento, in sede
deliberante, presso l'VIII Commissione, sono stati presentati,
sin dal 19 marzo 1998, alcuni emendamenti volti a realizzare
interventi nel settore del trasporto pubblico locale, che sono
stati approvati, dopo molti rinvii, il 10 dicembre 1998.
Con il disegno di legge (A.S. 3010) recante "Modifiche al
codice della strada in materia di trasporti eccezionali ed
interventi in favore del settore dell'autotrasporto",
presentato al Senato sin dal 21 gennaio 1998, il Governo
intendeva, fra l'altro, ridurre alcuni costi di gestione delle
imprese che svolgono trasporto di cose per conto di terzi
anche in vista della liberalizzazione dell'autotrasporto,
prevista e realizzatasi il 1^ luglio 1998.
I tempi dei lavori parlamentari non hanno purtroppo
consentito fino ad ora sostanziali progressi nell' iter
per la definitiva approvazione dei suddetti disegni di
legge.
La mancata approvazione dei disegni di legge di che
trattasi è suscettibile di provocare turbative non solo sul
piano economico (atteso che gli interventi previsti dalle
norme in questione trovano la relativa copertura finanziaria
nella legge finanziaria 1998, nella tabella di parte corrente
e, pertanto, i fondi stanziati andrebbero in economia se non
approvati in via definitiva entro il 1998) ma anche sul piano
sociale e occupazionale.
Il mancato conferimento delle risorse stanziate al fine di
allineare le aliquote contributive per le aziende di trasporto
pubblico locale, in attesa della definizione dell'assetto
complessivo dei contributi previdenziali, provocherebbe gravi
dissesti nei bilanci di tali aziende, impegnate, in questo
momento, anche nel difficile e delicato passaggio da una
situazione di monopolio a quella di libero mercato.
Gli interventi previsti sono quindi indispensabili al
risanamento delle aziende di trasporto pubblico locale ed al
conseguente aumento delle loro competitività e alla
salvaguardia degli attuali livelli occupazionali. Le ulteriori
conseguenze del mancato conferimento delle risorse si
potrebbero tradurre in agitazioni da parte dei dipendenti con
i prevedibili effetti negativi qualora tali agitazioni si
venissero a verificare sotto il periodo natalizio.
Le misure in favore delle imprese di autotrasporto di cose
per conto di terzi ne garantiscono la competitività rispetto
alle aziende internazionali, in questo particolare momento di
riorganizzazione del settore iniziato con la legge 23 dicembre
1997, n. 454, in vista della liberalizzazione che, come si è
detto, si è attuata il 1^ luglio 1998.
Il mancato conferimento delle risorse stanziate dal
Governo, a tal fine, comporterebbe la crisi di molte aziende
medio-piccole, con il crollo dell'attuale livello
occupazionale e con le conseguenti agitazioni degli
interessati, già preannunciate, e i cui effetti non sarebbero
diversi da quelli indicati a proposito del trasporto pubblico
locale.
Si segnala che la razionalizzazione del sistema trasporti
è oramai improcrastinabile anche in vista dell'ottimale
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utilizzazione delle risorse umane e della salvaguardia
dell'attuale livello occupazionale nei diversi settori.
La necessità di provvedere ad evitare danni in settori
delicati e vitali dell'economia dei trasporti nazionali
costituisce pertanto l'elemento che conferisce la necessaria
omogeneità al decreto-legge in parola.
Si tratta infatti di norme che dispongono interventi nel
settore del trasporto terrestre, intesi al perseguimento
dell'unico obiettivo di scongiurare la crisi delle aziende
operanti in tali settori, con il conseguente risultato di
salvaguardare gli attuali livelli occupazionali.
Quanto sopra premesso e passando all'illustrazione dei due
articoli nei quali il provvedimento si sostanzia, si segnala
quanto segue.
L'articolo 1 prevede che per l'anno 1998 il complesso dei
contributi dovuti dalle aziende di trasporto pubblico locale
sia rideterminato, con riferimento alla media dei contributi
dovuti dal settore industriale, nei limiti di un importo di
lire 300 miliardi.
Alle minori entrate per l'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS) si provvede nel seguente modo. Per
lire 73 miliardi mediante utilizzo delle residue risorse dei
prepensionamenti di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25
novembre 1995, n. 501, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 gennaio 1996, n. 11. Per lire 130 miliardi mediante
utilizzo delle risorse rivenienti all'INPS dalle minori spese
previste per la disoccupazione agricola rispetto alle
originarie previsioni dell'ente, previsioni già inglobate nei
tendenziali di finanza pubblica per l'anno in corso. Per lire
97 miliardi mediante utilizzo dell'accantonamento di Fondo
globale relativo al Ministero dei trasporti e della
navigazione.
Gli interventi disposti dall'articolo 2 nascono dalla
necessità di scongiurare, da parte degli autotrasportatori,
proteste gravide di ripercussioni economiche su vasta
scala.
Si tratta, infatti, di disposizioni che consentono
l'aumento dell'importo delle spese non documentabili da
portare in detrazione nella prossima denuncia dei redditi, e
la diminuzione dei premi INAIL, che vengono a scadenza
bimestralmente, per i dipendenti del settore.
In particolare il comma 1 prevede l'elevazione, per l'anno
1998, del limite degli importi delle deduzioni forfettarie
previste a titolo di spese non documentate, il cui importo non
appare più adeguato.
Il comma 2 è relativo al complesso dei contributi
assicurativi a carico delle imprese di autotrasporto per i
rischi connessi alla circolazione dei mezzi. La disposizione
ha lo scopo di consentire alle imprese di autotrasporto con
lavoratori dipendenti la riduzione degli oneri sostenuti per i
suddetti contributi, evitando, nel contempo, sostanziali
sperequazioni nel gettito dei premi assicurativi dovuti alle
cooperative dei soggetti operanti nello stesso settore.
Il comma 3 assegna, per l'anno 1999, al comitato centrale
per l'albo degli autotrasportatori l'importo di lire 140
miliardi, per interventi per la protezione ambientale e per la
sicurezza della circolazione e per le attività di studio e
consulenza propedeutiche alla riforma dell'autotrasporto.
Anche per tale disposizione sussistono motivi di urgenza in
quanto il problema del traffico di mezzi pesanti sulle strade
ordinarie, che molto spesso attraversano i centri abitati
anche di non piccola importanza, comporta conseguenze sempre
più gravi sulla sicurezza del traffico e sull'inquinamento
urbano (e, a cascata, sulla salute e sulla incolumità dei
cittadini).
Gli interventi previsti di carattere economico sono mirati
ad uno spostamento del traffico pesante sulle infrastrutture
autostradali, purché le relative risorse siano assegnate con
criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori agli
operatori comunitari, assumendo, quindi, una valenza di
particolare indilazionabilità, anche in relazione alla
disposta liberalizzazione del settore.
Il comma 4, infine, è relativo alla copertura
finanziaria.
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