Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


65621
DDL5544-0003
Progetto di legge Camera n. 5544 - testo presentato - (DDL13-5544)
(suddiviso in 8 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.4 dello stampato)
...C5544. TESTIPDL
...C5544.
Pag. 4 RELAZIONE TECNICA
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5544 ZZ13 ZZRT ZZPR
  (Articolo 11- ter,  comma 2, della legge 5 agosto
                        1978, n. 468,
  introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n.
                            362).
  Articolo 1.
      In relazione al processo di allineamento delle attuali
  aliquote contributive a carico delle aziende di trasporto
  pubblico locale a quelle medie dell'industria si precisa
  quanto segue.
      Il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414,
  all'articolo 2 definisce ai commi 1, 3 e 4 il contributo
  previdenziale dovuto dai lavoratori dipendenti addetti ai
  pubblici servizi di trasporto.
      Il contributo in parola a carico delle aziende è
  determinato dalla somma dell'aliquota del 25,241 per cento
  (comma 1) e del 4,43 per cento (comma 4) ed è quindi pari al
  29,671 per cento.
      Per il periodo agosto 1996-luglio 2001 le aziende del
  settore versano inoltre un contributo pari al 2,507 per
  cento.
      Non considerando il contributo aggiuntivo del 2,507 per
  cento risulta la seguente situazione:
        aliquota contributiva a carico delle aziende di
  trasporto pubblico locale 29,671 per cento;
        aliquota contributiva media settore industria 23,81 per
  cento, per cui risulta una differenza in più per le aziende di
  trasporto pubblico locale pari a 5,861 per cento.
      L'onere previdenziale sostenuto dalle aziende di
  trasporto pubblico locale per i 118.000 dipendenti del settore
  è risultato di lire 56 miliardi per ogni punto percentuale
  dell'aliquota contributiva.  La differenza di aliquote rispetto
  al settore dell'industria comporta quindi un maggiore onere di
  56 x 5,861 = lire 328 miliardi.
  Articolo 2, comma 1.
      In base ai dati delle dichiarazioni delle persone
  fisiche (modello 740) e delle società (modello 750) presentate
  nel 1992 risulta un ammontare di spese dedotte
  forfettariamente dal reddito di impresa minore dei soggetti
  esercenti attività di autotrasporto di cose per conto di
  terzi, ai sensi dell'articolo 79, comma 8 del testo unico
  delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
  successive modificazioni, in misura pari rispettivamente a
  lire 250 miliardi ed a lire 26 miliardi.  Poiché la misura
  forfettaria delle deduzioni è stata aumentata, a partire dal
  periodo di imposta successivo, della misura di circa l'11 per
  cento, tali importi possono essere stimati rispettivamente
  pari a circa lire 280 miliardi ed a lire 30 miliardi.
 
                               Pag. 5
 
      La misura attualmente prevista delle riduzioni
  forfettarie a regime è pari a lire 25.000 ed a lire 50.000 per
  ogni giorno di viaggio rispettivamente entro, ovvero fuori, la
  regione o le regioni confinanti.  Per ogni incremento di un
  punto percentuale di tali importi si può stimare una riduzione
  di gettito in misura pari a circa 1 miliardo, per competenza,
  somma data da:
        280 x 1 per cento x 80 per cento x 27 per cento = 0,6
  miliardi di lire per il modello 740 (con una quota di
  redditività pari all'80 per cento ed una aliquota marginale
  media pari al 27 per cento);
      e da:
        30 x 1 per cento x 80 per cento x 43,2 per cento = 0,1
  miliardi di lire per il modello 750 (con una aliquota
  d'imposta del 16,2 per cento ai fini ILOR più 27 per cento ai
  fini IRPEF del socio percettore).
      Tale ammontare, pari a 0,7 miliardi di lire, viene
  arrotondato ad 1 miliardo di lire.
      Pertanto se si incrementano di circa il 42 per cento gli
  importi giornalieri di deducibilità (da lire 25.000 a lire
  35.500 e da lire 50.000 a lire 71.000 per ogni giorno di
  viaggio rispettivamente entro, ovvero fuori, la regione o le
  regioni confinanti), la perdita di gettito complessivo di
  competenza è stimabile in circa 41 miliardi di lire.
  Articolo 2, comma 2.
      L'onere derivante dal presente comma è rappresentato
  dal rimborso all'INAlL del mancato introito della somma pari
  all'interesse di diminuzione delle quote dei premi INAIL che
  le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi sono
  tenute a versare bimestralmente per i propri dipendenti.
  Articolo 2, comma 3.
      L'importo di lire 140 miliardi viene assegnato al
  comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori per la
  protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione
  anche con riferimento all'uso delle infrastrutture, da
  realizzare attraverso convenzioni con gli enti gestori delle
  stesse.
      L'individuazione degli interventi e la ripartizione delle
  risorse di cui al presente comma, nonché le modalità ed i
  termini applicativi degli stessi, saranno adottati con
  delibera del comitato centrale per l'albo degli
  autotrasportatori, sulla base di direttive impartite dal
  Ministro dei trasporti e della navigazione al comitato
  stesso.
 
DATA=990108 FASCID=DDL13-5544 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5544 TOTPAG=0009 TOTDOC=0008 NDOC=0003 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRT PAGINIZ=0004 RIGINIZ=001 PAGFIN=0005 RIGFIN=045 UPAG=NO PAGEIN=4 PAGEFIN=5 SORTRES= SORTDDL=554400 00 FASCIDC=13DDL5544 SORTNAV=0554400 000 00000 ZZDDLC5544 NDOC0003 TIPDOCL DOCTIT0003 NDOC0003



Ritorna al menu della banca dati