| (Articolo 11- ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468,
introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n.
362).
Articolo 1.
In relazione al processo di allineamento delle attuali
aliquote contributive a carico delle aziende di trasporto
pubblico locale a quelle medie dell'industria si precisa
quanto segue.
Il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414,
all'articolo 2 definisce ai commi 1, 3 e 4 il contributo
previdenziale dovuto dai lavoratori dipendenti addetti ai
pubblici servizi di trasporto.
Il contributo in parola a carico delle aziende è
determinato dalla somma dell'aliquota del 25,241 per cento
(comma 1) e del 4,43 per cento (comma 4) ed è quindi pari al
29,671 per cento.
Per il periodo agosto 1996-luglio 2001 le aziende del
settore versano inoltre un contributo pari al 2,507 per
cento.
Non considerando il contributo aggiuntivo del 2,507 per
cento risulta la seguente situazione:
aliquota contributiva a carico delle aziende di
trasporto pubblico locale 29,671 per cento;
aliquota contributiva media settore industria 23,81 per
cento, per cui risulta una differenza in più per le aziende di
trasporto pubblico locale pari a 5,861 per cento.
L'onere previdenziale sostenuto dalle aziende di
trasporto pubblico locale per i 118.000 dipendenti del settore
è risultato di lire 56 miliardi per ogni punto percentuale
dell'aliquota contributiva. La differenza di aliquote rispetto
al settore dell'industria comporta quindi un maggiore onere di
56 x 5,861 = lire 328 miliardi.
Articolo 2, comma 1.
In base ai dati delle dichiarazioni delle persone
fisiche (modello 740) e delle società (modello 750) presentate
nel 1992 risulta un ammontare di spese dedotte
forfettariamente dal reddito di impresa minore dei soggetti
esercenti attività di autotrasporto di cose per conto di
terzi, ai sensi dell'articolo 79, comma 8 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, in misura pari rispettivamente a
lire 250 miliardi ed a lire 26 miliardi. Poiché la misura
forfettaria delle deduzioni è stata aumentata, a partire dal
periodo di imposta successivo, della misura di circa l'11 per
cento, tali importi possono essere stimati rispettivamente
pari a circa lire 280 miliardi ed a lire 30 miliardi.
Pag. 5
La misura attualmente prevista delle riduzioni
forfettarie a regime è pari a lire 25.000 ed a lire 50.000 per
ogni giorno di viaggio rispettivamente entro, ovvero fuori, la
regione o le regioni confinanti. Per ogni incremento di un
punto percentuale di tali importi si può stimare una riduzione
di gettito in misura pari a circa 1 miliardo, per competenza,
somma data da:
280 x 1 per cento x 80 per cento x 27 per cento = 0,6
miliardi di lire per il modello 740 (con una quota di
redditività pari all'80 per cento ed una aliquota marginale
media pari al 27 per cento);
e da:
30 x 1 per cento x 80 per cento x 43,2 per cento = 0,1
miliardi di lire per il modello 750 (con una aliquota
d'imposta del 16,2 per cento ai fini ILOR più 27 per cento ai
fini IRPEF del socio percettore).
Tale ammontare, pari a 0,7 miliardi di lire, viene
arrotondato ad 1 miliardo di lire.
Pertanto se si incrementano di circa il 42 per cento gli
importi giornalieri di deducibilità (da lire 25.000 a lire
35.500 e da lire 50.000 a lire 71.000 per ogni giorno di
viaggio rispettivamente entro, ovvero fuori, la regione o le
regioni confinanti), la perdita di gettito complessivo di
competenza è stimabile in circa 41 miliardi di lire.
Articolo 2, comma 2.
L'onere derivante dal presente comma è rappresentato
dal rimborso all'INAlL del mancato introito della somma pari
all'interesse di diminuzione delle quote dei premi INAIL che
le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi sono
tenute a versare bimestralmente per i propri dipendenti.
Articolo 2, comma 3.
L'importo di lire 140 miliardi viene assegnato al
comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori per la
protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione
anche con riferimento all'uso delle infrastrutture, da
realizzare attraverso convenzioni con gli enti gestori delle
stesse.
L'individuazione degli interventi e la ripartizione delle
risorse di cui al presente comma, nonché le modalità ed i
termini applicativi degli stessi, saranno adottati con
delibera del comitato centrale per l'albo degli
autotrasportatori, sulla base di direttive impartite dal
Ministro dei trasporti e della navigazione al comitato
stesso.
| |