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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


65628
DDL5544-0002
Relazione Camera n. 5544-A (DDL13-5544-A)
(suddiviso in 9 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.2 dello stampato)
...C5544A. TESTIPDL
...C5544A.
Pag. 2 PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC5544A ZZ13 ZZPP ZZRM
                      PARERE FAVOREVOLE
      con la seguente condizione, relativa alla chiarezza ed
  alla proprietà della formulazione del testo:
        con riferimento all'articolo 1, si rileva che il senso
  della disposizione di cui al comma 1, volta a ridurre per il
  1999 le aliquote contributive, non appare immediatamente
  desumibile dalla lettura della norma (la quale parla
  genericamente di rideterminazione delle aliquote stesse), ma
  solo dal confronto tra le complesse normative previdenziali
  vigenti nel settore interessato ed in quello industriale,
  nonché dal fatto che il successivo comma 2 copre le
  conseguenti minori entrate per l'INPS: occorre pertanto
  precisare che si tratta di contributi previdenziali portati in
  riduzione;
      e con le seguenti osservazioni, anch'esse relative alla
  chiarezza e proprietà della formulazione del testo:
        appare opportuno procedere alla integrazione della
  relazione tecnica sul comma 2 dell'articolo 1 al fine di
  rendere ragione della consistenza delle somme che si intendono
  utilizzare con riguardo alla prima e ultima parte del
  comma;
        con riferimento all'articolo 2, comma 1, si rileva che
  l'elevazione degli importi previsti a titolo di deduzione
  forfettaria delle spese non documentate anche per il periodo
  d'imposta 1998 è operata mediante rinvio ad altra disposizione
  di legge, senza esplicitazione dell'oggetto e della natura
  della norma richiamata;
        all'articolo 2, comma 2, il primo periodo reca un
  inciso di apertura ("al fine di ottimizzare le misure di
  sicurezza e contenere il rilevante fenomeno infortunistico"),
  che non essendo collegato al dispositivo della norma, potrebbe
  essere espunto dal testo;
        in merito allo stesso articolo 2, comma 2, inoltre, si
  ripropongono le stesse osservazioni già formulate a proposito
  dell'articolo 1, comma 1: andrebbe pertanto specificato che le
  relative somme sono portate in riduzione nei limiti di 40
  miliardi;
        al fine di evitare discrasie con quanto previsto al
  comma 4 dell'articolo 2, sembra opportuno riformulare il comma
  3 dello stesso articolo prevedendo che l'importo di lire 140
  miliardi, ivi menzionato, sia da utilizzare entro il 31
  dicembre 1999.
 
DATA=990121 FASCID=DDL13-5544-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=5544 TOTPAG=0008 TOTDOC=0009 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FPP PAGINIZ=0002 RIGINIZ=001 PAGFIN=0002 RIGFIN=044 UPAG=NO PAGEIN=2 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=554400A00 FASCIDC=13DDL5544 A SORTNAV=0554400A000 00000 ZZDDLC5544A NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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