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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


65637
DDL5545-0002
Progetto di legge Camera n. 5545 - testo presentato - (DDL13-5545)
(suddiviso in 12 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C5545. TESTIPDL
...C5545.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5545 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - La sentenza della Corte
  costituzionale n. 361 del 1998, con la quale è stata
  dichiarata la parziale illegittimità costituzionale di alcune
  disposizioni del codice di procedura penale, e in particolare
  degli articoli 513, comma 2, 210 e 238, comma 4, come
  modificati dalla legge 7 agosto 1997, n. 267, impone un
  intervento del legislatore in materia di acquisizione e
  valutazione della prova.
     L'estensione - alle persone indicate nell'articolo 210 del
  codice di procedura penale nel caso in cui omettano in tutto o
  in parte di rispondere su fatti concernenti responsabilità
  altrui già oggetto di precedenti dichiarazioni - della
  disciplina delle contestazioni prevista dai commi 2- bis
  e 4 dell'articolo 500 comporta l'acquisizione probatoria di
  dichiarazioni assunte al di fuori del dibattimento.  Si tratta
  di un'ulteriore e ampia deroga al principio della formazione
  dibattimentale della prova, che costituisce (o meglio,
  costituiva) uno dei punti qualificanti del nuovo processo
  penale.  Si tratta di una pronuncia che apre nel sistema
  processuale penale varchi tali da rendere necessario un
  intervento legislativo.  E' questa una necessità esplicitamente
  riconosciuta dalla stessa Corte costituzionale, laddove
  richiama l'esigenza di tradurre i princìpi delineati nella
  sentenza n. 361 del 1998 "in una appropriata formula
  normativa".
     La presente proposta di legge si muove in tale direzione,
  recependo in gran parte le riflessioni e le indicazioni
  formulate dall'Unione delle camere penali italiane.  Essa
  infatti prevede la modifica di talune norme del codice di
  procedura penale in materia di acquisizione e valutazione
  probatoria.
     Gli articoli 1 e 2 introducono modifiche agli articoli 63
  e 104 del codice di procedura penale, volte a rafforzare in
 
                               Pag. 2
 
  genere le garanzie difensive, anche nella prospettiva di
  rendere sempre più libera e consapevole ogni dichiarazione
  dell'indagato o dell'imputato su fatti concernenti la
  responsabilità altrui.
     L'articolo 3 modifica il comma 3 dell'articolo 192 del
  codice e l'articolo 8 introduce l'articolo 513- bis.  Le
  due norme mirano a ripristinare la distinzione fondamentale
  tra ciò che costituisce prova in quanto oggetto di reale
  contraddittorio (esame e controesame) e ciò che semmai può
  solo costituire elemento di prova, in quanto raccolto
  unilateralmente fuori del contraddittorio.  In entrambi i casi
  appare necessaria la cosiddetta " corroboration ", che non
  può essere costituita da elementi della stessa natura e che,
  di regola, deve essere costituita da prove e, solo nei casi
  espressamente previsti dalla legge, da semplici elementi di
  prova.
     L'articolo 4 estende ai coimputati e alle persone di cui
  all'articolo 210 la previsione del comma 1 dell'articolo 468,
  in virtù della quale la parte che intende chiedere l'esame di
  un teste, di un perito o di un consulente tecnico deve
  previamente indicare, all'atto del deposito della lista, le
  circostanze su cui verterà l'esame.  Si tratta di una modifica
  resa indispensabile, al fine di garantire l'effettività del
  contraddittorio, dall'estensione, operata dalla sentenza n.
  361 del 1998, del meccanismo delle contestazioni all'ipotesi
  in cui il dichiarante ometta in tutto o in parte di rispondere
  sulle circostanze già riferite durante le indagini.
     L'uso a fini contestativi, nel senso indicato dalla Corte
  costituzionale, delle dichiarazioni già rese deve essere poi
  consentito non solo alla parte che ha chiesto la prova, ma
  anche alle altre parti, sia a quelle che con la prima abbiano
  un interesse comune (e che intendano svolgere anch'esse un
  esame), sia a quelle che abbiano un interesse contrapposto (e
  che intendano procedere al controesame).  L'implicazione, alla
  luce della citata sentenza della Corte costituzionale,
  parrebbe ovvia, ma si stanno sviluppando prassi difformi,
  sicché appare opportuno dettare un'esplicita previsione
  normativa, (articolo 5).
     L'articolo 6 della proposta di legge contiene alcune
  modifiche all'articolo 500 del codice dirette a stimolare la
  specificità delle contestazioni relativamente a quei "singoli
  contenuti narrativi" cui allude la sentenza n. 361 del 1998.
  Lo stesso articolo prevede, attraverso l'introduzione
  dell'articolo 150- bis  delle norme di attuazione, di
  coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
  approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, che
  siano acquisite al fascicolo del dibattimento le sole
  dichiarazioni effettivamente utilizzate per le
  contestazioni.
     L'articolo 7 recepisce, modificando il comma 2
  dell'articolo 513 del codice, l'intervento additivo operato
  dalla sentenza n. 361 del 1998, facendo comunque salvo in via
  generale il diritto delle parti di formulare domande in sede
  di esame e controesame.
     L'articolo 8 prevede l'introduzione dell'articolo
  513- bis  del codice, al fine di dettare una disciplina
  specifica per il caso in cui il silenzio del dichiarante sia
  determinato da violenza, minaccia o corruzione.
     Le disposizioni contenute nella presente proposta di legge
  mirano dunque a ripristinare l'effettività del contraddittorio
  e del principio per cui la prova si forma essenzialmente in
  dibattimento, nell'auspicio che si possa porre un freno alla
  vera e propria opera di demolizione del nuovo processo penale
  posta in essere, fin dalla data della sua entrata in vigore,
  tanto dal legislatore quanto dalla giurisprudenza
  costituzionale.
 
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