| 1. Dopo il comma 6 dell'articolo 499 del codice di
procedura penale è aggiunto il seguente:
"6- bis. Qualora nell'esame condotto dalla parte che
ha chiesto la citazione o da quella che ha un interesse comune
siano state utilizzate, nei confronti dell'esaminato che
rifiuti o ometta in tutto o in parte di rispondere,
dichiarazioni rese in precedenza e queste debbano essere
acquisite a norma dell'articolo 500, commi 2- bis e 4, le
altre parti possono utilizzare tali dichiarazioni per
l'eventuale seguito dell'esame ovvero per il controesame".
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