| 1. Al comma 1 dell'articolo 500 del codice di procedura
penale, le parole: "per contestare in tutto o in parte il
contenuto della deposizione" sono sostituite dalle seguenti:
"per contestare il contenuto della deposizione con riguardo a
fatti e circostanze specifiche" e dopo la parola:
"dichiarazioni" è inserita la seguente: "difformi".
2. Il comma 2- bis dell'articolo 500 del codice di
procedura penale è sostituito dal seguente:
"2- bis. Le parti possono procedere alla
contestazione anche quando il teste rifiuta o comunque omette
di rispondere su fatti e circostanze specifiche riferite nelle
precedenti dichiarazioni".
3. Dopo l'articolo 150 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è
inserito il seguente:
"Art. 150- bis. - (Acquisizione al fascicolo per
il dibattimento delle dichiarazioni utilizzate per le
contestazioni). 1. Con il provvedimento di
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acquisizione nel fascicolo per il dibattimento delle
dichiarazioni utilizzate per le contestazioni, a norma
dell'articolo 500, comma 4, del codice, il giudice dispone che
siano trascritte nel verbale le sole parti delle dichiarazioni
effettivamente utilizzate ovvero che ne sia allegato al
verbale un estratto autentico".
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