| 1. Dopo l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 513 del
codice di procedura penale è aggiunto il seguente: "Se non vi
è l'accordo delle parti, ove il dichiarante si avvalga della
facoltà di non rispondere, ovvero rifiuti di rispondere a
talune domande, si applica il comma 2- bis dell'articolo
500 e, salvo comunque il diritto delle parti di formulare
domande in sede di esame e controesame, le dichiarazioni
utilizzate per le contestazioni sono acquisite al fascicolo
per il dibattimento".
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