| 1. Dopo l'articolo 513 del codice di procedura penale è
inserito il seguente:
"Art. 513- bis. - (Valutazione delle dichiarazioni). 1.
Ove da accertamenti svolti nel contraddittorio delle parti
risulti che il dichiarante, indicato nell'articolo 513, comma
2, ha rifiutato in tutto o in parte di rispondere a causa di
violenza, minaccia, offerta o promessa di danaro o altra
utilità, le dichiarazioni utilizzate per le contestazioni e
acquisite al fascicolo per il dibattimento sono valutate come
indizi dei fatti in esse riferiti, se sussistono elementi di
prova di altra natura che ne determinino l'attendibilità
specifica in relazione al fatto contestato e al suo
autore".
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