| 1. Quando nel corso del giudizio di primo grado, alla data
di entrata in vigore della presente legge, il coimputato nello
stesso procedimento o una delle persone indicate nell'articolo
210 del codice di procedura penale, già citati e sottoposti a
esame, non lo abbiano reso o si siano avvalsi della facoltà di
non rispondere e le dichiarazioni da essi rese in precedenza
siano state acquisite al fascicolo per il dibattimento, il
giudice, a richiesta di parte, ne dispone la citazione per un
nuovo esame. Alla parte che aveva richiesto l'esame è
assegnato un termine non inferiore a sette giorni per
l'indicazione delle circostanze specifiche su cui deve vertere
l'esame. Decorso inutilmente tale termine, il giudice revoca
la citazione e dispone la eliminazione delle dichiarazioni dal
fascicolo per il dibattimento.
2. Se, alla data di entrata in vigore della presente
legge, è in corso il giudizio di appello e il giudice di primo
grado ha utilizzato per la decisione sul punto impugnato
dichiarazioni rese in precedenza da persone che nel
dibattimento si siano avvalse della facoltà di non rispondere
e acquisite al fascicolo per il dibattimento, è disposta a
richiesta di parte la rinnovazione del dibattimento per la
citazione dei dichiaranti. Si applicano le disposizioni del
secondo e del terzo periodo del comma 1.
3. Se alla data di entrata in vigore della presente legge
è in corso il giudizio di cassazione e risulti che la
decisione del giudice di merito sul punto impugnato ha tenuto
conto delle dichiarazioni indicate al comma 2, la Corte di
cassazione annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altro
giudice, perché provveda secondo quanto disposto dallo stesso
comma 2.
4. Se alla data di entrata in vigore della presente legge
è in corso il giudizio di rinvio, nei limiti della cognizione
del giudice di rinvio, si applica la disposizione del comma
2.
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5. Le disposizioni degli articoli 1, 5 e 6 della presente
legge si applicano in tutti i procedimenti in corso, quando
devono essere utilizzate le dichiarazioni in essi
disciplinate, anche se sono state rese o acquisite prima della
data di entrata in vigore della legge medesima.
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