Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


65647
DDL5545-0012
Progetto di legge Camera n. 5545 - testo presentato - (DDL13-5545)
(suddiviso in 12 Unità Documento)
Unità Documento n.12 (che inizia a pag.6 dello stampato)
...C5545. TESTIPDL
...C5545.
...PROPOSTA DI LEGGE
Pag. 6 Art. 10.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5545 ZZ13 ZZPD ZZPR
     1.  Quando nel corso del giudizio di primo grado, alla data
  di entrata in vigore della presente legge, il coimputato nello
  stesso procedimento o una delle persone indicate nell'articolo
  210 del codice di procedura penale, già citati e sottoposti a
  esame, non lo abbiano reso o si siano avvalsi della facoltà di
  non rispondere e le dichiarazioni da essi rese in precedenza
  siano state acquisite al fascicolo per il dibattimento, il
  giudice, a richiesta di parte, ne dispone la citazione per un
  nuovo esame.  Alla parte che aveva richiesto l'esame è
  assegnato un termine non inferiore a sette giorni per
  l'indicazione delle circostanze specifiche su cui deve vertere
  l'esame.  Decorso inutilmente tale termine, il giudice revoca
  la citazione e dispone la eliminazione delle dichiarazioni dal
  fascicolo per il dibattimento.
     2.  Se, alla data di entrata in vigore della presente
  legge, è in corso il giudizio di appello e il giudice di primo
  grado ha utilizzato per la decisione sul punto impugnato
  dichiarazioni rese in precedenza da persone che nel
  dibattimento si siano avvalse della facoltà di non rispondere
  e acquisite al fascicolo per il dibattimento, è disposta a
  richiesta di parte la rinnovazione del dibattimento per la
  citazione dei dichiaranti.  Si applicano le disposizioni del
  secondo e del terzo periodo del comma 1.
     3.  Se alla data di entrata in vigore della presente legge
  è in corso il giudizio di cassazione e risulti che la
  decisione del giudice di merito sul punto impugnato ha tenuto
  conto delle dichiarazioni indicate al comma 2, la Corte di
  cassazione annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altro
  giudice, perché provveda secondo quanto disposto dallo stesso
  comma 2.
     4.  Se alla data di entrata in vigore della presente legge
  è in corso il giudizio di rinvio, nei limiti della cognizione
  del giudice di rinvio, si applica la disposizione del comma
  2.
 
                               Pag. 7
 
     5.  Le disposizioni degli articoli 1, 5 e 6 della presente
  legge si applicano in tutti i procedimenti in corso, quando
  devono essere utilizzate le dichiarazioni in essi
  disciplinate, anche se sono state rese o acquisite prima della
  data di entrata in vigore della legge medesima.
 
DATA=990108 FASCID=DDL13-5545 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5545 TOTPAG=0007 TOTDOC=0012 NDOC=0012 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0006 RIGINIZ=001 PAGFIN=0007 RIGFIN=006 UPAG=SI PAGEIN=6 PAGEFIN=7 SORTRES= SORTDDL=554500 00 FASCIDC=13DDL5545 SORTNAV=0554500 000 00000 ZZDDLC5545 NDOC0012 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



Ritorna al menu della banca dati