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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


65649
DDL5546-0002
Progetto di legge Camera n. 5546 - testo presentato - (DDL13-5546)
(suddiviso in 9 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C5546. TESTIPDL
...C5546.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5546 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Deputati! - Il 31 dicembre 1998 le "casse
  peote" dovranno secondo le disposizioni impartite dalla Banca
  d'Italia cessare la loro attività.
     Le "casse peote", operanti da tempo immemorabile nel
  territorio della regione Veneto, frutto della cultura dei
  veneti basata su valori quali il risparmio, l'oculatezza nelle
  spese, e non da ultima la solidarietà sociale, si sono
  radicate via via anche nei centri minori sostituendosi
  all'attività delle grosse istituzioni finanziarie interessate
  a ben altri capitali.  Queste libere associazioni sono servite
  a finalizzare in maniera mirabile il tipico risparmio delle
  nostre genti, passato dal tipico " soto el pajon " ad una
  forma più evoluta indirizzata a soddisfare esigenze
  sociali.
     La cassa peota è stata ed è tuttora per la gente veneta un
  preciso punto di riferimento nell'economia delle comunità
  locali, basata sulla conoscenza diretta e personale dei soci e
  delle persone che ricorrono ad essa, patrimonio esclusivo ed
  indissolubile della cultura veneta imperniata in consuetudini
  secolari ovvero su regole non scritte accettate e condivise da
  tutti.
     Ora questo patrimonio di civiltà e cultura rischia di
  essere spazzato via da norme emanate in modo frettoloso e
  dettate più dall'emergenza di arginare pochi fenomeni
  illeciti, che nulla hanno in comune con le "casse peote", che
  su una conoscenza della realtà locale dove operano migliaia di
  associazioni pulite con scopi altamente meritori.
 
                               Pag. 2
 
     La presente proposta di legge intende essere strumento di
  garanzia e di tutela dell'attività secolare svolta dalle
  associazioni in questione, non vuole di certo limitare
  l'azione delle stesse con dettami rigidi, sanzionatori e
  repressivi; in sostanza, si è cercato di tradurre tutte quelle
  consuetudini ed esperienze maturate dalla nostra tradizione
  popolare in norma scritta.
     Passando all'illustrazione dell'articolato si può notare
  immediatamente che esso è estremamente breve essendo
  costituito da pochi articoli che enunciano semplici ma chiari
  princìpi.
     L'articolo 1 enuncia le finalità della legge stabilendo
  cos'è una "cassa peota"; di seguito, all'articolo 2, viene
  abbozzata la forma giuridica più consona a questo tipo di
  associazioni " no profit ", ed è prevista l'istituzione
  del "registro regionale delle casse peote".
     Viene previsto in allegato alla legge un "codice di
  autoregolamentazione" che fornisce puntuali ed essenziali
  disposizioni in merito ad una corretta gestione dell'attività
  di raccolta del risparmio, lasciando nel contempo alle "casse
  peote" la tradizionale autonomia.
     Al fine di uniformare la "veste" giuridica di tutte le
  associazioni esistenti sul territorio viene stabilito inoltre
  che ogni "cassa peota" faccia proprio il summenzionato codice
  adottandolo come statuto.
     L'articolo 3, inoltre, definisce l'istituzione
  dell'Osservatorio regionale delle "casse peote" a cui viene
  demandato il controllo sull'attività di gestione delle casse
  stesse, nonché la funzione propositiva in maniera di modifiche
  del codice di autoregolamentazione.
     Rilevante è quanto dispone l'articolo 4, che prevede
  l'istituzione di un Fondo di solidarietà, presso un ente
  bancario o assicurativo, a sostegno di tutte quelle
  associazioni che potrebbero trovarsi in grave difficoltà per
  cause esterne e indipendenti dalla loro gestione.
     Infine, con l'articolo 5, si definiscono le competenze
  della giunta regionale che deve definire, con propria
  deliberazione, le modalità per l'iscrizione al "registro
  regionale delle casse peote" e lo schema contrattuale di
  convenzione per l'adesione al Fondo di solidarietà.
     Si è convinti che la presente proposta di legge possa
  essere la soluzione idonea a scongiurare la soppressione di
  questi enti che tanto hanno contribuito alla prosperità
  dell'economia veneta, vissuti di buon senso e saggezza e che
  adesso, a causa di spinte emozionali o di interventi dall'alto
  pseudoinformati della realtà trattata, rischiano di sparire
  per sempre.
     La presente proposta di legge è stata approvata dal
  consiglio regionale il 26 novembre 1998.
 
DATA=990108 FASCID=DDL13-5546 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5546 TOTPAG=0008 TOTDOC=0009 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=008 PAGFIN=0002 RIGFIN=050 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=554600 00 FASCIDC=13DDL5546 SORTNAV=0554600 000 00000 ZZDDLC5546 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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