| (Finalità e definizione).
1. La presente legge ha come obiettivi:
a) tutelare la tradizionale attività di raccolta
del risparmio effettuata da associazioni di fatto, denominate
"casse peote";
b) regolamentare l'attività delle casse peote, di
cui alla lettera a), valorizzando nel contempo il loro
ruolo di libere associazioni di solidarietà ed assicurare gli
associati da eventuali rischi connessi alla gestione non
controllata o impropria dei fondi raccolti.
2. Si definisce "cassa peota" una associazione organizzata
secondo consuetudine e senza fini di lucro, di antica data o
di attuale costituzione, radicata nella cultura del territorio
ove raccoglie il piccolo risparmio spontaneo dei propri
associati concedendo modesti prestiti per fini sociali e/o
solidaristici.
3. Ogni cassa peota deve dotarsi di uno statuto al fine di
escludere tassativamente ogni forma speculativa di impiego
delle somme raccolte e di promuovere il mutuo soccorso
all'interno delle circoscritte comunità locali dove opera,
anche come strumento deterrente per il fenomeno dell'usura.
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