| (Osservatorio regionale)
1. E' istituito un Osservatorio regionale con funzioni di
sorveglianza sull'attività di gestione delle casse peote,
composto da sei membri, di cui tre nominati dalle associazioni
stesse e tre nominati dagli istituti di credito operanti nella
regione.
2. L'Osservatorio presenta periodicamente una relazione
alla giunta regionale in merito ai controlli effettuati
sull'attività delle associazioni di cui al comma 1, proponendo
alla stessa giunta eventuali azioni sanzionatorie per la
mancata osservanza del codice di autoregolamentazione.
3. L'Osservatorio tiene aggiornato il registro regionale
delle casse peote provvedendo alla pubblicità dello stesso nel
Bollettino Ufficiale della regione.
4. L'Osservatorio può proporre alla giunta regionale di
modificare il codice di autoregolamentazione, di cui
all'articolo 2, comma 1, ove ne rilevi l'esigenza.
5. Ai membri dell'Osservatorio regionale viene corrisposto
unicamente il rimborso delle spese sostenute.
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