| Articolo 1.
1. L'attività delle casse peote si esplica principalmente
con la raccolta dei risparmi dei propri soci, il numero dei
quali non può essere superiore a trecento unità per singola
associazione.
2. Alla fine di ogni anno solare ai soci, tenuto conto
dell'ammontare del risparmio versato in cassa, è corrisposto
un eventuale interesse pari alle risultanze nette della
gestione regolarmente approvata dall'assemblea degli
associati.
Articolo 2.
1. I risparmi di cui all'articolo 1, comma 1, del
presente codice, possono essere reimpiegati attraverso la
concessione di prestiti in favore di sole persone fisiche
residenti nella stessa comunità in cui opera la cassa peota,
che dimostrino un effettivo bisogno per sè, per la propria
famiglia o per l'attività svolta.
2. I prestiti di cui al comma 1 sono concessi per le
seguenti necessità:
a) cure mediche e sanitarie del richiedente e dei
suoi familiari;
b) acquisto, ristrutturazione ed adeguamento
dell'abitazione di residenza;
c) spese educativo-scolastiche del richiedente e
dei suoi familiari;
d) inizio o sostegno di attività lavorativa
autonoma artigianale e/o commerciale.
3. Altre specifiche necessità, diverse da quelle indicate
al comma 2, sono valutate all'occorrenza e con rigore dal
consiglio direttivo della cassa peota.
Articolo 3.
1. L'attività sociale ha inizio il 1^ gennaio di ogni
anno e si conclude il 31 dicembre successivo con la chiusura
delle partite contabili.
2. Entro il 31 gennaio successivo alla chiusura contabile
devono essere redatti i bilanci sociali di consuntivo con
l'indicazione del volume dei risparmi raccolti, dei presenti
concessi e degli interessi maturati.
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3. I bilanci sono approvati entro il 28 febbraio di ogni
anno dall'assemblea ordinaria dei soci su conforme parere del
collegio sindacale della cassa peota, pena la messa in
liquidazione della stessa.
Articolo 4.
1. La cassa peota per la tenuta dei conti relativi alla
raccolta dei risparmi e alla concessione dei prestiti si
avvale necessariamente dell'appoggio di un istituto di credito
operante nella comunità locale ed individuato dal consiglio
direttivo, al quale sono comunicate oltre alle generalità di
tutti i membri del consiglio direttivo stesso quelle relative
ai beneficiari dei prestiti.
2. L'istituto di cui al comma 1 invia il bilancio annuale
della cassa peota, entro trenta giorni dalla data di
ricevimento, all'Osservatorio regionale, nonchè informa lo
stesso su ogni variazione o modifica associativa della cassa
in questione.
Articolo 5.
1. Gli organi sociali della cassa peota sono il
presidente, il consiglio direttivo, il tesoriere e il collegio
sindacale.
2. Il presidente è eletto dall'assemblea dei soci e
rappresenta la cassa peota in tutti i suoi rapporti esterni,
sottoscrive il bilancio insieme al tesoriere, convoca
l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci, presiede il
consiglio direttivo, che convoca ogni qualvolta ve ne sia la
necessità.
3. Il consiglio direttivo è composto da un minimo di tre
consiglieri fino un massimo di cinque, redige il bilancio ed
applica le deliberazioni assunte dall'assemblea dei soci,
nonchè decide in merito alle questioni di cui all'articolo 2,
comma 3, del presente codice.
4. Il tesoriere è un membro dell'associazione eletto
dall'assemblea dei soci scelto di norma tra persone di provata
esperienza economico-contabile.
5. Il collegio sindacale è composto da tre membri; è
eletto dall'assemblea dei soci tra persone di provate
conoscenze economico-contabili.
6. Tutti gli organi sociali durano in carica un anno e i
loro membri sono rieleggibili; essi svolgono la loro funzione
anche dopo la scadenza del mandato al solo scopo di rispondere
della chiusura della gestione relativa all'anno di carica.
7. I membri degli organi di cui al comma 6 non devono
avere legami di parentela o affinità tra di loro, secondo le
norme generali sancite dal codice civile.
Articolo 6.
1. I prestiti erogati ai soggetti di cui all'articolo 2,
comma 1, del presente codice, non possono superare
complessivamente nell'arco dell'anno solare l'ammontare
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nominale del risparmio raccolto nello stesso periodo e devono
essere materialmente restituiti entro il 31 dicembre di ogni
anno.
2. Sui prestiti concessi è applicato un tasso di
interesse libero, che non deve mai superare quello legale.
Articolo 7.
1. I risparmi raccolti e non reimpiegati come prestiti
possono essere investiti solo in forme di rientro annuale,
costituite da titoli di credito del debito pubblico ed
obbligazionario negoziati dalla banca di appoggio.
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