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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


65656
DDL5546-0009
Progetto di legge Camera n. 5546 - testo presentato - (DDL13-5546)
(suddiviso in 9 Unità Documento)
Unità Documento n.9 (che inizia a pag.6 dello stampato)
...C5546. TESTIPDL
...C5546.
...PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA REGIONALE
Pag. 6 Allegato A (articolo 2, comma 1) CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZAL ZZDDLC5546 ZZ13 ZZPD ZZPR
                         Articolo 1.
      1.  L'attività delle casse peote si esplica principalmente
  con la raccolta dei risparmi dei propri soci, il numero dei
  quali non può essere superiore a trecento unità per singola
  associazione.
      2.  Alla fine di ogni anno solare ai soci, tenuto conto
  dell'ammontare del risparmio versato in cassa, è corrisposto
  un eventuale interesse pari alle risultanze nette della
  gestione regolarmente approvata dall'assemblea degli
  associati.
                         Articolo 2.
      1.  I risparmi di cui all'articolo 1, comma 1, del
  presente codice, possono essere reimpiegati attraverso la
  concessione di prestiti in favore di sole persone fisiche
  residenti nella stessa comunità in cui opera la cassa peota,
  che dimostrino un effettivo bisogno per sè, per la propria
  famiglia o per l'attività svolta.
      2.  I prestiti di cui al comma 1 sono concessi per le
  seguenti necessità:
          a)  cure mediche e sanitarie del richiedente e dei
  suoi familiari;
          b)  acquisto, ristrutturazione ed adeguamento
  dell'abitazione di residenza;
          c)  spese educativo-scolastiche del richiedente e
  dei suoi familiari;
          d)  inizio o sostegno di attività lavorativa
  autonoma artigianale e/o commerciale.
      3.  Altre specifiche necessità, diverse da quelle indicate
  al comma 2, sono valutate all'occorrenza e con rigore dal
  consiglio direttivo della cassa peota.
                         Articolo 3.
      1.  L'attività sociale ha inizio il 1^ gennaio di ogni
  anno e si conclude il 31 dicembre successivo con la chiusura
  delle partite contabili.
      2.  Entro il 31 gennaio successivo alla chiusura contabile
  devono essere redatti i bilanci sociali di consuntivo con
  l'indicazione del volume dei risparmi raccolti, dei presenti
  concessi e degli interessi maturati.
 
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      3.  I bilanci sono approvati entro il 28 febbraio di ogni
  anno dall'assemblea ordinaria dei soci su conforme parere del
  collegio sindacale della cassa peota, pena la messa in
  liquidazione della stessa.
                         Articolo 4.
      1.  La cassa peota per la tenuta dei conti relativi alla
  raccolta dei risparmi e alla concessione dei prestiti si
  avvale necessariamente dell'appoggio di un istituto di credito
  operante nella comunità locale ed individuato dal consiglio
  direttivo, al quale sono comunicate oltre alle generalità di
  tutti i membri del consiglio direttivo stesso quelle relative
  ai beneficiari dei prestiti.
      2.  L'istituto di cui al comma 1 invia il bilancio annuale
  della cassa peota, entro trenta giorni dalla data di
  ricevimento, all'Osservatorio regionale, nonchè informa lo
  stesso su ogni variazione o modifica associativa della cassa
  in questione.
                         Articolo 5.
      1.  Gli organi sociali della cassa peota sono il
  presidente, il consiglio direttivo, il tesoriere e il collegio
  sindacale.
      2.  Il presidente è eletto dall'assemblea dei soci e
  rappresenta la cassa peota in tutti i suoi rapporti esterni,
  sottoscrive il bilancio insieme al tesoriere, convoca
  l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci, presiede il
  consiglio direttivo, che convoca ogni qualvolta ve ne sia la
  necessità.
      3.  Il consiglio direttivo è composto da un minimo di tre
  consiglieri fino un massimo di cinque, redige il bilancio ed
  applica le deliberazioni assunte dall'assemblea dei soci,
  nonchè decide in merito alle questioni di cui all'articolo 2,
  comma 3, del presente codice.
      4.  Il tesoriere è un membro dell'associazione eletto
  dall'assemblea dei soci scelto di norma tra persone di provata
  esperienza economico-contabile.
      5.  Il collegio sindacale è composto da tre membri; è
  eletto dall'assemblea dei soci tra persone di provate
  conoscenze economico-contabili.
      6.  Tutti gli organi sociali durano in carica un anno e i
  loro membri sono rieleggibili; essi svolgono la loro funzione
  anche dopo la scadenza del mandato al solo scopo di rispondere
  della chiusura della gestione relativa all'anno di carica.
      7.  I membri degli organi di cui al comma 6 non devono
  avere legami di parentela o affinità tra di loro, secondo le
  norme generali sancite dal codice civile.
                         Articolo 6.
      1.  I prestiti erogati ai soggetti di cui all'articolo 2,
  comma 1, del presente codice, non possono superare
  complessivamente nell'arco dell'anno solare l'ammontare
 
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  nominale del risparmio raccolto nello stesso periodo e devono
  essere materialmente restituiti entro il 31 dicembre di ogni
  anno.
      2.  Sui prestiti concessi è applicato un tasso di
  interesse libero, che non deve mai superare quello legale.
                         Articolo 7.
      1.  I risparmi raccolti e non reimpiegati come prestiti
  possono essere investiti solo in forme di rientro annuale,
  costituite da titoli di credito del debito pubblico ed
  obbligazionario negoziati dalla banca di appoggio.
 
DATA=990108 FASCID=DDL13-5546 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5546 TOTPAG=0008 TOTDOC=0009 NDOC=0009 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0006 RIGINIZ=001 PAGFIN=0008 RIGFIN=011 UPAG=SI PAGEIN=6 PAGEFIN=8 SORTRES= SORTDDL=554600 00 FASCIDC=13DDL5546 SORTNAV=0554600 000 00000 ZZDDLC5546 NDOC0009 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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