| 1. Dopo il comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, è inserito
il seguente:
"4- bis. - Il trattamento economico dei medici
dipendenti di amministrazioni, enti e aziende del Servizio
sanitario nazionale è equiparato a quello dei magistrati
ordinari sino alla funzione di consigliere di corte di
appello".
2. L'equiparazione del trattamento economico dei medici a
quello dei magistrati ordinari, ai sensi del comma 1, è
effettuata nell'arco di un triennio a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Ministro della sanità, emanato di concerto con i Ministri di
grazia e giustizia e del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
3. Per ogni altro aspetto concernente il rapporto di
lavoro dei medici di cui al comma 1 si applica la disciplina
prevista dal contratto collettivo.
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