| (Società sportive).
1. Ai fini della presente legge sono definiti società
sportive i soggetti che hanno quale finalità l'organizzazione
di attività sportive, nonché di attività didattiche per
l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività
sportive.
2. Lo Stato individua nelle società sportive i soggetti
primari essenziali allo svolgersi della vita sportiva e,
pertanto, riconosce ad esse la funzione di utilità sociale
connessa alle finalità di promozione umana e di progresso
civile, ne garantisce l'autonomia e ne facilita lo
sviluppo.
3. Le società sportive sono soggette alle norme del
diritto privato ed all'ordinamento sportivo.
4. Le società sportive possono essere costituite in una
delle seguenti forme:
a) associazione non riconosciuta, disciplinata
dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
b) associazione con personalità giuridica;
c) società cooperativa a responsabilità
limitata;
d) società a responsabilità limitata;
e) società per azioni.
5. Con apposita deliberazione del Consiglio nazionale del
CONI, approvata dal Ministro dello sport, sono fissate, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le condizioni cui devono, comunque, conformarsi l'atto
costitutivo e lo statuto delle società sportive.
6. Le società sportive già costituite alla data di entrata
in vigore della presente legge adeguano, nel termine di tre
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mesi dalla medesima data, il proprio atto costitutivo ed il
proprio statuto alle condizioni fissate con la deliberazione
di cui al comma 5.
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