| (Affiliazioni delle società sportive).
1. Le società di cui all'articolo 3 possono presentare
domanda di affiliazione ad una o più federazioni sportive
nazionali, o, in alternativa, ad uno degli enti di promozione
sportiva.
2. La federazione o l'ente di cui al comma 1 provvede,
entro sessanta giorni dalla richiesta di cui al medesimo comma
1, verificando la conformità dell'atto costitutivo e dello
statuto della società sportiva alle norme dell'ordinamento
sportivo e della presente legge, ad accettare o rigettare
l'istanza di affiliazione. L'accettazione dell'istanza è
comunicata al CONI dalla federazione o dall'ente. Contro il
diniego è ammesso ricorso alla giunta esecutiva del CONI, che
si pronuncia inappellabilmente entro trenta giorni dal
ricevimento del ricorso.
3. La società sportiva affiliata trasmette annualmente al
CONI l'elenco degli aderenti, completo dei relativi codici
fiscali.
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