| (Anagrafe sportiva).
1. Presso il CONI è istituita l'anagrafe sportiva,
comprensiva di tutte le società sportive, distinte per
federazione sportiva nazionale od ente di promozione sportiva
cui sono affiliate e completa dell'elenco degli aderenti
secondo quanto fissato nell'articolo 4, comma 3.
2. Le modalità di tenuta dell'anagrafe sportiva, nonché le
procedure di verifica, di consultazione e di comunicazione
della variazione dei dati sono determinate con deliberazione
del Consiglio nazionale del CONI, approvata dal Ministro dello
sport, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali.
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