| (Commissariamento e liquidazione
delle società sportive).
1. In caso di irregolare funzionamento della società
sportiva, l'ente di promozione o la federazione sportiva
nazionale cui essa è affiliata nomina un commissario,
determinandone i poteri e la durata dell'incarico, che
comunque non può essere superiore ad un anno.
2. Nel caso di gravi irregolarità di gestione, la
federazione o l'ente di cui al comma 1, per il tramite del
CONI, può chiedere al tribunale, con motivato ricorso, la
messa in liquidazione della società sportiva e la nomina di un
liquidatore. I dirigenti delle società messe in liquidazione
sono inibiti a ricoprire cariche sportive per un anno.
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