| (Ministero dello sport).
1. E' istituito il Ministero dello sport, con funzioni di
indirizzo pianificatorio, di coordinamento e di controllo del
sistema sportivo nazionale.
2. Il Ministero dello sport esercita altresì le funzioni
ad esso delegate dalla presente legge.
3. Il Ministro dello sport riferisce annualmente al
Parlamento sullo stato del sistema sportivo nazionale ed
organizza ogni anno la Conferenza nazionale dello sport.
4. Per lo svolgimento delle funzioni di cui ai commi 1 e
2, nonché per le funzioni ispettive, il Ministero dello sport
si dota di una propria unità tecnica, in cui sono impiegate
professionalità in materia tecnico-sportiva, di diritto
sportivo e di impiantistica sportiva.
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