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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


65673
DDL5548-0013
Progetto di legge Camera n. 5548 - testo presentato - (DDL13-5548)
(suddiviso in 33 Unità Documento)
Unità Documento n.13 (che inizia a pag.7 dello stampato)
...C5548. TESTIPDL
...C5548.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 9.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5548 ZZ13 ZZPD ZZPR
           (Comitato olimpico nazionale italiano).
     1.  Il CONI è ente pubblico regolato ai sensi della legge
  31 gennaio 1992, n. 138, e della presente legge.
     2.  Il CONI rappresenta l'Italia nel movimento olimpico
  internazionale di cui rispetta le norme in quanto compatibili
  con la legislazione italiana, ed organizza la partecipazione
  italiana alle Olimpiadi e ad altre manifestazioni
  internazionali interdisciplinari.
     3.  Il CONI esercita funzioni di controllo amministrativo e
  di coordinamento tecnico delle federazioni sportive nazionali
  e degli enti di promozione sportiva e determina sul proprio
  bilancio i contributi pubblici ordinari e straordinari alle
  citate federazioni ed enti.
     4.  Il CONI gestisce l'anagrafe sportiva, come stabilito
  dall'articolo 5.
     5.  Il CONI esercita funzioni di consulenza a soggetti
  sportivi pubblici esteri, alle autonomie locali e ad altre
  pubbliche amministrazioni, in materia di costruzione e di
  gestione di impianti sportivi, di formazione professionale
  specifica, di legislazione sportiva e di quant'altro
  richiestogli.
 
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     6.  Il CONI esercita, altresì, ogni altra funzione
  attribuitagli dalla presente legge.
     7.  Ai fini di cui al presente articolo, il CONI:
         a)  gestisce per conto dello Stato i concorsi
  pronostici affidatigli, e trattiene le quote stabilite dalle
  relative leggi;
         b)  gestisce gratuitamente il fondo di cui
  all'articolo 20;
         c)  organizza un proprio servizio di ricerca
  scientifica applicata allo sport;
         d)  gestisce direttamente gli impianti sportivi,
  mono o pluri disciplinari, che sono definiti "di interesse
  olimpico" con apposito decreto del Ministro dello sport entro
  dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
  legge.  Il Ministro individua gli impianti tra quelli gestiti
  dal CONI o dalle federazioni sportive nazionali, alla data di
  entrata in vigore dalla presente legge e tra altri che siano
  segnalati, entro tre mesi dalla medesima data, dai soggetti
  pubblici proprietari, determinando tempi e modalità di
  passaggio alla gestione del CONI di questi ultimi.  Gli
  impianti sportivi in gestione da parte del CONI alla data di
  entrata in vigore della presente legge, che non sono compresi
  nel decreto di cui alla presente lettera, tornano in gestione
  diretta degli enti pubblici proprietari entro e non oltre sei
  anni dalla medesima data;
         e)  entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
  della presente legge, il Consiglio nazionale del CONI
  provvede, con propria deliberazione da sottoporre
  all'approvazione del Ministro dello sport, a costituire
  proprie sedi, organizzate ciascuna come unità organica diretta
  da un funzionario di qualifica dirigenziale e con adeguata
  dotazione di personale, in ogni capoluogo di regione.  Tali
  sedi, denominate "CONI regionale", esercitano funzioni di
  consulenza nei confronti delle regioni e degli enti locali,
  gestiscono nell'ambito regionale i concorsi pronostici
  affidati al CONI dallo Stato e gli impianti di interesse
  olimpico collocati nella regione.  Attraverso una propria
  struttura tecnica, i CONI regionali esprimono pareri sulle
 
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  domande di mutuo presentate all'Istituto per il credito
  sportivo e relazionano sulle domande di accesso ai
  finanziamenti del Fondo di cui all'articolo 20.  Con la stessa
  deliberazione, il Consiglio nazionale provvede a modificare
  conseguentemente la propria struttura periferica e la propria
  struttura territorialmente preposta alla gestione dei concorsi
  pronostici, allo scopo di ottenere i massimi risparmi
  nell'impiego di risorse umane, economiche e strumentali.
     8.  Sono organi del CONI:
         a)  il Consiglio nazionale;
         b)  la giunta esecutiva;
         c)  il presidente;
         d)  il collegio dei revisori dei conti.
     9.  Il Consiglio nazionale:
         a)  determina le linee di programmazione
  dell'attività del CONI, nell'ambito dell'indirizzo dato dal
  Ministro dello sport;
         b)  elegge a maggioranza dei due terzi il
  presidente e, al proprio interno, la giunta esecutiva.  Tale
  deliberazione è soggetta ad approvazione del Ministro dello
  sport;
         c)  formula le proposte per la nomina del
  segretario generale;
         d)  approva i bilanci preventivi ed i conti
  consuntivi del CONI;
         e)  approva i bilanci preventivi ed i conti
  consuntivi delle federazioni sportive nazionali e degli enti
  di promozione sportiva, e delibera i contributi ordinari e
  straordinari agli stessi soggetti.  Il rappresentante della
  federazione o dell'ente interessato si astiene dalla
  votazione;
         f)  delibera il contratto collettivo, il
  regolamento organico e la pianta organica del personale, e la
  struttura dei propri uffici.
     10.  Il Consiglio nazionale è composto:
         a)  dal presidente, una volta eletto;
         b)  dai membri italiani del Comitato internazionale
  olimpico (CIO);
 
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         c)  da un rappresentante eletto nelle assemblee
  congressuali di tutti gli enti di promozione sportiva e di
  tutte le federazioni sportive nazionali;
         d)  da tre rappresentanti eletti dai lavoratori del
  CONI;
         e)  da atleti od ex-atleti dilettanti, nel numero
  minimo di quattro e massimo di dieci, eletti dagli sportivi
  dilettanti in attività.
     11.  Con apposito decreto, da emanare entro sei mesi dalla
  data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro
  dello sport determina i criteri di elezione dei lavoratori del
  CONI e degli atleti od ex-atleti, nonché il numero di questi
  ultimi, avendo cura che la maggioranza dei componenti il
  Consiglio nazionale sia costituita dai rappresentanti delle
  federazioni sportive nazionali.
     12.  La giunta esecutiva è l'organo di gestione del CONI.
  Essa delibera, altresì, il commissariamento delle federazioni
  sportive nazionali e degli enti di promozione sportiva,
  qualora ne ricorrano gli estremi.  La giunta esecutiva è
  composta dal presidente, dai membri italiani del CIO e da
  dieci membri eletti al proprio interno dal Consiglio
  nazionale.  Con il decreto di cui al comma 11, il Ministro
  dello sport determina, altresì, le modalità di elezione della
  giunta esecutiva, allo scopo di garantire la proporzionale
  rappresentatività delle diverse componenti presenti nel
  Consiglio nazionale.
     13.  Il presidente del CONI rappresenta l'ente nel
  movimento olimpico internazionale.  Egli è il legale
  rappresentante del CONI e ne presiede gli organi elettivi.
  Sono eleggibili alla carica di presidente del CONI tutti i
  cittadini italiani che abbiano ricoperto per un quadriennio la
  carica di presidente di una federazione sportiva nazionale o
  di un ente di promozione sportiva o di membro del Consiglio
  nazionale del CONI.
     14.  Il collegio dei revisori dei conti vigila, ai sensi
  della normativa vigente, sulle attività economiche e
  patrimoniali del CONI.  Il collegio dei revisori dei conti
 
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  partecipa con diritto di parola e senza diritto di voto a
  tutte le riunioni del Consiglio nazionale.  Il collegio è
  composto da un membro designato dal Ministro dello sport, che
  lo presiede, da un membro designato dal Ministro del tesoro,
  del bilancio e della programmazione economica e da un membro
  designato dal Ministro delle finanze.
     15.  Il segretario generale è responsabile della corretta
  attuazione delle deliberazioni del Consiglio nazionale e della
  giunta esecutiva, ed è il capo del personale.  Il segretario
  generale è nominato dal Ministro dello sport tra i candidati
  motivatamente propostigli, in numero di tre, dal Consiglio
  nazionale del CONI.  Il segretario generale partecipa, con
  diritto di parola e senza diritto di voto, alle riunioni degli
  organi elettivi dell'ente.  Il trattamento economico e
  contrattuale del segretario generale è equiparato a quello del
  direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza
  sociale (INPS).
     16.  Tutte le cariche elettive del CONI hanno, di norma,
  durata quadriennale e sono rinnovabili una sola volta.  Il
  segretario generale è nominato per quattro anni con incarico
  rinnovabile.
 
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