| (Comitato olimpico nazionale italiano).
1. Il CONI è ente pubblico regolato ai sensi della legge
31 gennaio 1992, n. 138, e della presente legge.
2. Il CONI rappresenta l'Italia nel movimento olimpico
internazionale di cui rispetta le norme in quanto compatibili
con la legislazione italiana, ed organizza la partecipazione
italiana alle Olimpiadi e ad altre manifestazioni
internazionali interdisciplinari.
3. Il CONI esercita funzioni di controllo amministrativo e
di coordinamento tecnico delle federazioni sportive nazionali
e degli enti di promozione sportiva e determina sul proprio
bilancio i contributi pubblici ordinari e straordinari alle
citate federazioni ed enti.
4. Il CONI gestisce l'anagrafe sportiva, come stabilito
dall'articolo 5.
5. Il CONI esercita funzioni di consulenza a soggetti
sportivi pubblici esteri, alle autonomie locali e ad altre
pubbliche amministrazioni, in materia di costruzione e di
gestione di impianti sportivi, di formazione professionale
specifica, di legislazione sportiva e di quant'altro
richiestogli.
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6. Il CONI esercita, altresì, ogni altra funzione
attribuitagli dalla presente legge.
7. Ai fini di cui al presente articolo, il CONI:
a) gestisce per conto dello Stato i concorsi
pronostici affidatigli, e trattiene le quote stabilite dalle
relative leggi;
b) gestisce gratuitamente il fondo di cui
all'articolo 20;
c) organizza un proprio servizio di ricerca
scientifica applicata allo sport;
d) gestisce direttamente gli impianti sportivi,
mono o pluri disciplinari, che sono definiti "di interesse
olimpico" con apposito decreto del Ministro dello sport entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Il Ministro individua gli impianti tra quelli gestiti
dal CONI o dalle federazioni sportive nazionali, alla data di
entrata in vigore dalla presente legge e tra altri che siano
segnalati, entro tre mesi dalla medesima data, dai soggetti
pubblici proprietari, determinando tempi e modalità di
passaggio alla gestione del CONI di questi ultimi. Gli
impianti sportivi in gestione da parte del CONI alla data di
entrata in vigore della presente legge, che non sono compresi
nel decreto di cui alla presente lettera, tornano in gestione
diretta degli enti pubblici proprietari entro e non oltre sei
anni dalla medesima data;
e) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Consiglio nazionale del CONI
provvede, con propria deliberazione da sottoporre
all'approvazione del Ministro dello sport, a costituire
proprie sedi, organizzate ciascuna come unità organica diretta
da un funzionario di qualifica dirigenziale e con adeguata
dotazione di personale, in ogni capoluogo di regione. Tali
sedi, denominate "CONI regionale", esercitano funzioni di
consulenza nei confronti delle regioni e degli enti locali,
gestiscono nell'ambito regionale i concorsi pronostici
affidati al CONI dallo Stato e gli impianti di interesse
olimpico collocati nella regione. Attraverso una propria
struttura tecnica, i CONI regionali esprimono pareri sulle
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domande di mutuo presentate all'Istituto per il credito
sportivo e relazionano sulle domande di accesso ai
finanziamenti del Fondo di cui all'articolo 20. Con la stessa
deliberazione, il Consiglio nazionale provvede a modificare
conseguentemente la propria struttura periferica e la propria
struttura territorialmente preposta alla gestione dei concorsi
pronostici, allo scopo di ottenere i massimi risparmi
nell'impiego di risorse umane, economiche e strumentali.
8. Sono organi del CONI:
a) il Consiglio nazionale;
b) la giunta esecutiva;
c) il presidente;
d) il collegio dei revisori dei conti.
9. Il Consiglio nazionale:
a) determina le linee di programmazione
dell'attività del CONI, nell'ambito dell'indirizzo dato dal
Ministro dello sport;
b) elegge a maggioranza dei due terzi il
presidente e, al proprio interno, la giunta esecutiva. Tale
deliberazione è soggetta ad approvazione del Ministro dello
sport;
c) formula le proposte per la nomina del
segretario generale;
d) approva i bilanci preventivi ed i conti
consuntivi del CONI;
e) approva i bilanci preventivi ed i conti
consuntivi delle federazioni sportive nazionali e degli enti
di promozione sportiva, e delibera i contributi ordinari e
straordinari agli stessi soggetti. Il rappresentante della
federazione o dell'ente interessato si astiene dalla
votazione;
f) delibera il contratto collettivo, il
regolamento organico e la pianta organica del personale, e la
struttura dei propri uffici.
10. Il Consiglio nazionale è composto:
a) dal presidente, una volta eletto;
b) dai membri italiani del Comitato internazionale
olimpico (CIO);
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c) da un rappresentante eletto nelle assemblee
congressuali di tutti gli enti di promozione sportiva e di
tutte le federazioni sportive nazionali;
d) da tre rappresentanti eletti dai lavoratori del
CONI;
e) da atleti od ex-atleti dilettanti, nel numero
minimo di quattro e massimo di dieci, eletti dagli sportivi
dilettanti in attività.
11. Con apposito decreto, da emanare entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro
dello sport determina i criteri di elezione dei lavoratori del
CONI e degli atleti od ex-atleti, nonché il numero di questi
ultimi, avendo cura che la maggioranza dei componenti il
Consiglio nazionale sia costituita dai rappresentanti delle
federazioni sportive nazionali.
12. La giunta esecutiva è l'organo di gestione del CONI.
Essa delibera, altresì, il commissariamento delle federazioni
sportive nazionali e degli enti di promozione sportiva,
qualora ne ricorrano gli estremi. La giunta esecutiva è
composta dal presidente, dai membri italiani del CIO e da
dieci membri eletti al proprio interno dal Consiglio
nazionale. Con il decreto di cui al comma 11, il Ministro
dello sport determina, altresì, le modalità di elezione della
giunta esecutiva, allo scopo di garantire la proporzionale
rappresentatività delle diverse componenti presenti nel
Consiglio nazionale.
13. Il presidente del CONI rappresenta l'ente nel
movimento olimpico internazionale. Egli è il legale
rappresentante del CONI e ne presiede gli organi elettivi.
Sono eleggibili alla carica di presidente del CONI tutti i
cittadini italiani che abbiano ricoperto per un quadriennio la
carica di presidente di una federazione sportiva nazionale o
di un ente di promozione sportiva o di membro del Consiglio
nazionale del CONI.
14. Il collegio dei revisori dei conti vigila, ai sensi
della normativa vigente, sulle attività economiche e
patrimoniali del CONI. Il collegio dei revisori dei conti
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partecipa con diritto di parola e senza diritto di voto a
tutte le riunioni del Consiglio nazionale. Il collegio è
composto da un membro designato dal Ministro dello sport, che
lo presiede, da un membro designato dal Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica e da un membro
designato dal Ministro delle finanze.
15. Il segretario generale è responsabile della corretta
attuazione delle deliberazioni del Consiglio nazionale e della
giunta esecutiva, ed è il capo del personale. Il segretario
generale è nominato dal Ministro dello sport tra i candidati
motivatamente propostigli, in numero di tre, dal Consiglio
nazionale del CONI. Il segretario generale partecipa, con
diritto di parola e senza diritto di voto, alle riunioni degli
organi elettivi dell'ente. Il trattamento economico e
contrattuale del segretario generale è equiparato a quello del
direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS).
16. Tutte le cariche elettive del CONI hanno, di norma,
durata quadriennale e sono rinnovabili una sola volta. Il
segretario generale è nominato per quattro anni con incarico
rinnovabile.
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