| (Federazioni sportive nazionali).
1. Ai sensi della presente legge, sono considerate
federazioni sportive nazionali le organizzazioni sportive a
carattere nazionale aventi per fine istituzionale la
promozione e l'organizzazione della pratica delle discipline
sportive, riconosciute come tali con decreto del Ministro
dello sport, sentito il parere del CONI. Entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con apposito
decreto, il Ministro dello sport determina i requisiti minimi
necessari per la presentazione della richiesta di
riconoscimento. In fase di prima attuazione della presente
legge, sono riconosciute quali federazioni sportive nazionali
quelle facenti parte del Consiglio nazionale del CONI.
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2. Per una stessa disciplina sportiva non vi può essere
più di una federazione sportiva nazionale.
3. Ogni federazione sportiva nazionale rappresenta
l'Italia nella corrispondente federazione sportiva
internazionale riconosciuta dal (CIO).
4. La federazione sportiva nazionale organizza la pratica
della propria disciplina sia da parte di atleti dilettanti che
professionisti.
5. Le federazioni sportive nazionali sono soggette alle
norme del diritto privato, ed improntano la propria struttura
ai princìpi della democrazia, prevedendo nei propri organi
elettivi una presenza di atleti ed ex-atleti che pratichino od
abbiano praticato lo sport nell'ambito della federazione, non
minore di un quarto dei membri di ciascun organo. Lo statuto
delle federazioni sportive nazionali è approvato dal Ministro
dello sport, sentito il parere del CONI.
6. Le federazioni sportive nazionali non hanno fine di
lucro. Il finanziamento delle federazioni sportive nazionali,
per la parte proveniente dai contributi pubblici ordinari e
straordinari ricevuti dal CONI, non può essere impiegato a
favore delle attività sportive professionistiche. I bilanci
delle federazioni sportive nazionali sono trasmessi
annualmente al CONI per l'approvazione, corredati dalla
certificazione di una società esterna di certificazione
finanziaria e, dopo l'approvazione, sono pubblicati su almeno
due quotidiani a tiratura nazionale.
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