Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


65674
DDL5548-0014
Progetto di legge Camera n. 5548 - testo presentato - (DDL13-5548)
(suddiviso in 33 Unità Documento)
Unità Documento n.14 (che inizia a pag.11 dello stampato)
...C5548. TESTIPDL
...C5548.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 10.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5548 ZZ13 ZZPD ZZPR
              (Federazioni sportive nazionali).
     1.  Ai sensi della presente legge, sono considerate
  federazioni sportive nazionali le organizzazioni sportive a
  carattere nazionale aventi per fine istituzionale la
  promozione e l'organizzazione della pratica delle discipline
  sportive, riconosciute come tali con decreto del Ministro
  dello sport, sentito il parere del CONI.  Entro sei mesi dalla
  data di entrata in vigore della presente legge, con apposito
  decreto, il Ministro dello sport determina i requisiti minimi
  necessari per la presentazione della richiesta di
  riconoscimento.  In fase di prima attuazione della presente
  legge, sono riconosciute quali federazioni sportive nazionali
  quelle facenti parte del Consiglio nazionale del CONI.
 
                              Pag. 12
 
     2.  Per una stessa disciplina sportiva non vi può essere
  più di una federazione sportiva nazionale.
     3.  Ogni federazione sportiva nazionale rappresenta
  l'Italia nella corrispondente federazione sportiva
  internazionale riconosciuta dal (CIO).
     4.  La federazione sportiva nazionale organizza la pratica
  della propria disciplina sia da parte di atleti dilettanti che
  professionisti.
     5.  Le federazioni sportive nazionali sono soggette alle
  norme del diritto privato, ed improntano la propria struttura
  ai princìpi della democrazia, prevedendo nei propri organi
  elettivi una presenza di atleti ed ex-atleti che pratichino od
  abbiano praticato lo sport nell'ambito della federazione, non
  minore di un quarto dei membri di ciascun organo.  Lo statuto
  delle federazioni sportive nazionali è approvato dal Ministro
  dello sport, sentito il parere del CONI.
     6.  Le federazioni sportive nazionali non hanno fine di
  lucro.  Il finanziamento delle federazioni sportive nazionali,
  per la parte proveniente dai contributi pubblici ordinari e
  straordinari ricevuti dal CONI, non può essere impiegato a
  favore delle attività sportive professionistiche.  I bilanci
  delle federazioni sportive nazionali sono trasmessi
  annualmente al CONI per l'approvazione, corredati dalla
  certificazione di una società esterna di certificazione
  finanziaria e, dopo l'approvazione, sono pubblicati su almeno
  due quotidiani a tiratura nazionale.
 
DATA=990111 FASCID=DDL13-5548 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5548 TOTPAG=0025 TOTDOC=0033 NDOC=0014 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0011 RIGINIZ=023 PAGFIN=0012 RIGFIN=027 UPAG=NO PAGEIN=11 PAGEFIN=12 SORTRES= SORTDDL=554800 00 FASCIDC=13DDL5548 SORTNAV=0554800 000 00000 ZZDDLC5548 NDOC0014 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



Ritorna al menu della banca dati