| (Enti di promozione sportiva).
1. Ai sensi della presente legge, sono considerate enti di
promozione sportiva le organizzazioni sportive a livello
nazionale aventi per fine istituzionale la promozione o
l'organizzazione delle attività sportive e di carattere
ludico-motorio con finalità ricreative e formative, anche se
esercitate con modalità competitive. Entro sei mesi dalla data
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di entrata in vigore della presente legge, con il decreto di
cui all'articolo 10, comma 1, il Ministro dello sport
determina i requisiti per la presentazione della richiesta di
riconoscimento. Sul piano dimensionale, tali requisiti non
possono essere inferiori alla presenza organizzata dell'ente
nella metà delle regioni con il numero minimo di iscritti di
20 mila. In fase di prima attuazione della presente legge,
sono riconosciuti quali enti di promozione sportiva quelli già
in possesso del riconoscimento del Consiglio nazionale del
CONI. Il permanere dei requisiti è verificato ogni due anni
dal Ministero dello sport attraverso la propria unità tecnica.
Il venire meno dei requisiti fissati dal decreto di cui al
presente comma fa venire meno la qualifica di ente di
promozione sportiva.
2. Gli enti di promozione sportiva sono soggetti alle
norme del diritto privato, ed improntano la propria struttura
ai princìpi della democrazia, prevedendo nei propri organi
elettivi una presenza di atleti ed ex-atleti nell'ambito
dell'ente, non minore di un quarto dei membri di ciascun
organo. Lo statuto degli enti di promozione sportiva è
approvato dal Ministro dello sport, sentito il parere del
CONI. I bilanci degli enti di promozione sportiva sono
trasmessi annualmente al CONI per l'approvazione, corredati
dalla certificazione di una società esterna di certificazione
finanziaria, e, dopo l'approvazione, sono pubblicati su almeno
due quotidiani a tiratura nazionale.
3. Gli enti di promozione sportiva non hanno fine di
lucro.
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