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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


65675
DDL5548-0015
Progetto di legge Camera n. 5548 - testo presentato - (DDL13-5548)
(suddiviso in 33 Unità Documento)
Unità Documento n.15 (che inizia a pag.12 dello stampato)
...C5548. TESTIPDL
...C5548.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 11.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5548 ZZ13 ZZPD ZZPR
                (Enti di promozione sportiva).
     1.  Ai sensi della presente legge, sono considerate enti di
  promozione sportiva le organizzazioni sportive a livello
  nazionale aventi per fine istituzionale la promozione o
  l'organizzazione delle attività sportive e di carattere
  ludico-motorio con finalità ricreative e formative, anche se
  esercitate con modalità competitive.  Entro sei mesi dalla data
 
                              Pag. 13
 
  di entrata in vigore della presente legge, con il decreto di
  cui all'articolo 10, comma 1, il Ministro dello sport
  determina i requisiti per la presentazione della richiesta di
  riconoscimento.  Sul piano dimensionale, tali requisiti non
  possono essere inferiori alla presenza organizzata dell'ente
  nella metà delle regioni con il numero minimo di iscritti di
  20 mila.  In fase di prima attuazione della presente legge,
  sono riconosciuti quali enti di promozione sportiva quelli già
  in possesso del riconoscimento del Consiglio nazionale del
  CONI.  Il permanere dei requisiti è verificato ogni due anni
  dal Ministero dello sport attraverso la propria unità tecnica.
  Il venire meno dei requisiti fissati dal decreto di cui al
  presente comma fa venire meno la qualifica di ente di
  promozione sportiva.
     2.  Gli enti di promozione sportiva sono soggetti alle
  norme del diritto privato, ed improntano la propria struttura
  ai princìpi della democrazia, prevedendo nei propri organi
  elettivi una presenza di atleti ed ex-atleti nell'ambito
  dell'ente, non minore di un quarto dei membri di ciascun
  organo.  Lo statuto degli enti di promozione sportiva è
  approvato dal Ministro dello sport, sentito il parere del
  CONI.  I bilanci degli enti di promozione sportiva sono
  trasmessi annualmente al CONI per l'approvazione, corredati
  dalla certificazione di una società esterna di certificazione
  finanziaria, e, dopo l'approvazione, sono pubblicati su almeno
  due quotidiani a tiratura nazionale.
     3.  Gli enti di promozione sportiva non hanno fine di
  lucro.
 
DATA=990111 FASCID=DDL13-5548 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5548 TOTPAG=0025 TOTDOC=0033 NDOC=0015 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0012 RIGINIZ=028 PAGFIN=0013 RIGFIN=029 UPAG=NO PAGEIN=12 PAGEFIN=13 SORTRES= SORTDDL=554800 00 FASCIDC=13DDL5548 SORTNAV=0554800 000 00000 ZZDDLC5548 NDOC0015 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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