| (Incompatibilità).
1. Le cariche di presidente e di segretario generale del
CONI, di presidente di federazione sportiva nazionale o di
ente di promozione sportiva, di presidente di CONI regionale,
nonché di presidente di società sportiva professionistica,
sono incompatibili con le seguenti candidature per la elezione
o con il mandato di:
a) parlamentare europeo;
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b) parlamentare nazionale;
c) sindaco, presidente di provincia e presidente
di regione;
d) consigliere comunale, provinciale o
regionale.
2. Le cariche di cui al comma 1 sono altresì incompatibili
con l'incarico di Ministro.
3. La carica di presidente di federazione sportiva
nazionale o di ente di promozione sportiva è incompatibile con
la qualità di membro del Consiglio nazionale del CONI.
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