| (Doppia adesione).
1. Qualora, per la stessa disciplina sportiva, si
verifichino adesioni dello stesso individuo a più enti di
promozione sportiva, ferma restando la validità del
tesseramento ai fini sportivi, per tutti gli effetti della
presente legge, con particolare riguardo all'esercizio
dell'elettorato attivo e passivo, del calcolo dei contributi
agli enti di promozione sportiva, nonché del raggiungimento da
parte di questi ultimi dei parametri minimi, si tiene conto
solo della prima adesione in ordine cronologico.
2. Qualora, per la stessa disciplina sportiva, si
verifichino adesioni dello stesso individuo ad uno o più enti
di promozione sportiva e ad una federazione sportiva
nazionale, ferma restando la validità del tesseramento ai fini
sportivi, per tutti gli effetti della presente legge, con
particolare riguardo all'esercizio dell'elettorato attivo e
passivo, del calcolo dei contributi alla federazione ed agli
enti, nonché del raggiungimento da parte di questi ultimi dei
parametri minimi, si tiene conto solo della adesione alla
federazione sportiva nazionale.
| |