| (Competenze delle regioni).
1. La regione è sede della programmazione della pratica
sportiva sul territorio e promuove lo sviluppo dell'attività
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sportiva dilettantistica ed amatoriale sul territorio. A tale
fine:
a) determina, in raccordo con gli enti locali
minori, il piano di sviluppo degli impianti sportivi nel
territorio regionale;
b) coordina, promuove e sostiene il volontariato
sportivo.
2. La regione, avvalendosi del concorso delle federazioni
sportive nazionali e del locale CONI regionale, opera la
formazione professionale in materia sportiva.
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