| (Tutela della salute).
1. Lo Stato tutela la salute dei cittadini praticanti le
discipline sportive.
2. Al fine di cui al comma 1, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il Governo presenta al
Parlamento un disegno di legge per inserire efficacemente nel
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sistema sanitario nazionale le funzioni di certificazione
preventiva e di controllo dei praticanti le discipline
sportive.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Governo presenta al Parlamento un disegno
di legge riguardante l'introduzione di norme e di sanzioni a
tutela dei praticanti le discipline sportive, sia sotto
l'aspetto della somministrazione di sostanze dopanti o
modificatorie dello sviluppo, sia sotto quello
dell'imposizione di pratiche comunque improprie od
eccessive.
4. L'azienda sanitaria locale e la struttura territoriale
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco competenti per
territorio verificano il rispetto delle norme
igienico-sanitarie e di sicurezza negli impianti sportivi
pubblici e privati, ed accertano che gli ambienti siano idonei
alla tutela della salute ed alla prevenzione degli infortuni.
Le amministrazioni indicate, d'ufficio o sollecitate da
chiunque vi abbia titolo, dispongono, almeno una volta l'anno,
un controllo diretto dell'impianto sportivo.
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