| (Assicurazione contro gli infortuni).
1. L'assicurazione dei praticanti contro gli infortuni è
obbligatoria. Essa è a carico di un fondo speciale aperto
presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL). L'iscrizione del praticante a
tale fondo avviene attraverso il tesseramento alla federazione
sportiva nazionale o all'ente di promozione sportiva. Con
apposito decreto da emanare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello
sport determina le modalità di costituzione di tale fondo e
quelle di adesione delle federazioni sportive nazionali e
degli enti di promozione sportiva, nonché le necessarie norme
transitorie.
2. Contestualmente alla costituzione del fondo di cui al
comma 1, è sciolto l'ente pubblico di assicurazione degli
sportivi Sportass, il cui patrimonio ed il cui bilancio
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passano al fondo stesso. Con il decreto di cui al comma 1,
sono stabilite, altresì, le modalità dello scioglimento.
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