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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


65685
DDL5548-0025
Progetto di legge Camera n. 5548 - testo presentato - (DDL13-5548)
(suddiviso in 33 Unità Documento)
Unità Documento n.25 (che inizia a pag.17 dello stampato)
...C5548. TESTIPDL
...C5548.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 19.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5548 ZZ13 ZZPD ZZPR
                  (Trattamento tributario).
     1.  Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste
  in essere da società sportive dilettantistiche, non si
  considerano effettuate, ai fini tributari, nell'esercizio di
  attività commerciali quando sono rese ai propri soci,
  associati e partecipanti, ad altri enti sportivi e a loro soci
  ed associati.
     2.  Si considerano in ogni caso effettuate nell'esercizio
  di attività commerciali le operazioni aventi per oggetto:
         a)  cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita,
  escluse le pubblicazioni cedute prevalentemente agli
  associati;
         b)  prestazioni di alloggio;
         c)  trasporto e deposito di merci;
         d)  pubblicità commerciale;
         e)  gestione di spacci e di mense.
     3.  Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6
  della legge 23 marzo 1981, n. 91, come sostituito
  dall'articolo 1 del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 485,
 
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  convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996,
  n. 586, agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n.
  398, e all'articolo 3 della citata legge n. 398 del 1991, come
  sostituito dall'articolo 2 del citato decreto-legge n. 485 del
  1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 586 del
  1996, quando l'ammontare dei proventi commerciali conseguiti
  nel precedente periodo d'imposta non supera, ragguagliato ad
  anno, 360 milioni di lire.
     4.  A decorrere dal periodo d'imposta successivo alla data
  di entrata in vigore della presente legge, i corrispettivi
  percepiti dai soggetti di cui al comma 1 quali organizzatori
  di manifestazioni sportive a titolo di sponsorizzazione delle
  manifestazioni stesse e di cessione dei diritti per
  trasmissione radiotelevisiva di tali manifestazioni,
  concorrono a formare base imponibile della imposta sugli
  spettacoli.
     5.  Per i corrispettivi di cui al comma 4, l'aliquota della
  imposta sugli spettacoli è fissata nella misura del 2 per
  cento.
     6.  In deroga alle disposizioni dei commi 3, 4 e 5, i
  corrispettivi ed i proventi, compresi quelli derivanti da
  prestazioni pubblicitarie, da sponsorizzazioni e da riprese e
  trasmissioni radiotelevisive, conseguiti da società sportive
  in occasione di manifestazioni sportive organizzate
  saltuariamente per la raccolta di fondi nel loro esclusivo
  interesse, non sono soggetti alle imposte sui redditi,
  all'imposta sugli spettacoli, all'imposta comunale per
  l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, all'imposta comunale
  sulla pubblicità ed ai diritti sulle pubbliche affissioni.
     7.  Le disposizioni dell'articolo 13- bis,  comma 1,
  lettera  h),  e dell'articolo 65, comma 2, lettera
  c-quater),  del testo unico delle imposte sui redditi,
  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
  dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si
  applicano anche alle erogazioni in denaro effettuate a favore
  del CONI, delle federazioni sportive nazionali e degli enti di
  promozione sportiva, per la realizzazione di manifestazioni,
  iniziative, ricerche e studi, autorizzati dal Ministero dello
  sport, aventi per oggetto la promozione delle attività
  sportive.
 
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     8.  Le erogazioni liberali in denaro, in servizi o in beni
  effettuate a favore delle società sportive dilettantistiche
  sono deducibili dal reddito dell'erogante fino all'importo di
  10 milioni di lire.  Con decreto del Ministro delle finanze,
  l'importo deducibile è adeguato, ogni quattro anni, agli
  intervenuti mutamenti dei valori monetari.
     9.  Il CONI, le federazioni sportive nazionali, gli enti di
  promozione sportiva e le società sportive dilettantistiche,
  non si intendono compresi tra i soggetti di cui all'articolo
  28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
  29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
     10.  Gli atti costitutivi e di trasformazione delle società
  sportive dilettantistiche e quelli connessi allo svolgimento
  della loro attività non sono soggetti alla imposta di
  registro.
     11.  Ai fini della imposta sulle successioni e donazioni,
  la finalità sportiva è equiparata a quella di educazione.
     12.  Gli impianti sportivi di proprietà del CONI, della
  federazione sportiva nazionale, degli enti di promozione
  sportiva e delle società sportive dilettantistiche sono
  esentati dal pagamento dell'imposta comunale sugli immobili
  (ICI).
 
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