| (Trattamento tributario).
1. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste
in essere da società sportive dilettantistiche, non si
considerano effettuate, ai fini tributari, nell'esercizio di
attività commerciali quando sono rese ai propri soci,
associati e partecipanti, ad altri enti sportivi e a loro soci
ed associati.
2. Si considerano in ogni caso effettuate nell'esercizio
di attività commerciali le operazioni aventi per oggetto:
a) cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita,
escluse le pubblicazioni cedute prevalentemente agli
associati;
b) prestazioni di alloggio;
c) trasporto e deposito di merci;
d) pubblicità commerciale;
e) gestione di spacci e di mense.
3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6
della legge 23 marzo 1981, n. 91, come sostituito
dall'articolo 1 del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 485,
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convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996,
n. 586, agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n.
398, e all'articolo 3 della citata legge n. 398 del 1991, come
sostituito dall'articolo 2 del citato decreto-legge n. 485 del
1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 586 del
1996, quando l'ammontare dei proventi commerciali conseguiti
nel precedente periodo d'imposta non supera, ragguagliato ad
anno, 360 milioni di lire.
4. A decorrere dal periodo d'imposta successivo alla data
di entrata in vigore della presente legge, i corrispettivi
percepiti dai soggetti di cui al comma 1 quali organizzatori
di manifestazioni sportive a titolo di sponsorizzazione delle
manifestazioni stesse e di cessione dei diritti per
trasmissione radiotelevisiva di tali manifestazioni,
concorrono a formare base imponibile della imposta sugli
spettacoli.
5. Per i corrispettivi di cui al comma 4, l'aliquota della
imposta sugli spettacoli è fissata nella misura del 2 per
cento.
6. In deroga alle disposizioni dei commi 3, 4 e 5, i
corrispettivi ed i proventi, compresi quelli derivanti da
prestazioni pubblicitarie, da sponsorizzazioni e da riprese e
trasmissioni radiotelevisive, conseguiti da società sportive
in occasione di manifestazioni sportive organizzate
saltuariamente per la raccolta di fondi nel loro esclusivo
interesse, non sono soggetti alle imposte sui redditi,
all'imposta sugli spettacoli, all'imposta comunale per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, all'imposta comunale
sulla pubblicità ed ai diritti sulle pubbliche affissioni.
7. Le disposizioni dell'articolo 13- bis, comma 1,
lettera h), e dell'articolo 65, comma 2, lettera
c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si
applicano anche alle erogazioni in denaro effettuate a favore
del CONI, delle federazioni sportive nazionali e degli enti di
promozione sportiva, per la realizzazione di manifestazioni,
iniziative, ricerche e studi, autorizzati dal Ministero dello
sport, aventi per oggetto la promozione delle attività
sportive.
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8. Le erogazioni liberali in denaro, in servizi o in beni
effettuate a favore delle società sportive dilettantistiche
sono deducibili dal reddito dell'erogante fino all'importo di
10 milioni di lire. Con decreto del Ministro delle finanze,
l'importo deducibile è adeguato, ogni quattro anni, agli
intervenuti mutamenti dei valori monetari.
9. Il CONI, le federazioni sportive nazionali, gli enti di
promozione sportiva e le società sportive dilettantistiche,
non si intendono compresi tra i soggetti di cui all'articolo
28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
10. Gli atti costitutivi e di trasformazione delle società
sportive dilettantistiche e quelli connessi allo svolgimento
della loro attività non sono soggetti alla imposta di
registro.
11. Ai fini della imposta sulle successioni e donazioni,
la finalità sportiva è equiparata a quella di educazione.
12. Gli impianti sportivi di proprietà del CONI, della
federazione sportiva nazionale, degli enti di promozione
sportiva e delle società sportive dilettantistiche sono
esentati dal pagamento dell'imposta comunale sugli immobili
(ICI).
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