| (Fondo di garanzia).
1. E' istituito il Fondo di garanzia per la fornitura di
garanzia sussidiaria a quella ipotecaria per i mutui relativi
alla costruzione, al miglioramento o all'acquisto di impianti
sportivi da parte di società o di associazioni sportive
dilettantistiche con personalità giuridica. Nel regolamento di
cui al comma 2 sono previste le forme di intervento in
relazione all'entità del finanziamento ed al tipo di
impianto.
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2. Il Fondo è disciplinato da apposito regolamento
predisposto dal comitato di cui al comma 3, emanato con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il
Ministro del tesoro , del bilancio e della programmazione
economica ed il Ministro dello sport.
3. Il Fondo è gestito gratuitamente dal CONI ed è
amministrato da un comitato composto da un rappresentante del
Ministero dello sport, che lo presiede, da un rappresentante
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, dal presidente del CONI, dal presidente
dell'Istituto per il credito sportivo, da un rappresentante
dell'UPI, da un rappresentante dell'ANCI, da un rappresentante
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
4. Il comitato di cui al comma 3 delibera in ordine:
a) allo schema di regolamento di cui al comma 2,
contenente i criteri e le modalità che devono presiedere e
disciplinare gli interventi del Fondo, compresa
l'assicurazione del Fondo stesso;
b) alle singole richieste di ammissione
all'intervento del Fondo;
c) alle relazioni sull'utilizzo delle singole
garanzie, presentate dai CONI regionali;
d) a quant'altro attiene all'amministrazione, alla
gestione e al funzionamento del Fondo.
5. La garanzia prestata dal fondo è di natura sussidiaria
e si esplica nei limiti delle disponibilità del Fondo
stesso.
6. La dotazione finanziaria del Fondo è costituita:
a) dal trasferimento del Fondo di garanzia
conferito dal CONI all'Istituto per il credito sportivo;
b) dal versamento di una quota annuale degli utili
netti di esercizio dell'Istituto per il credito sportivo,
nella misura del 10 per cento degli stessi, una volta detratte
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le quote di spettanza dei partecipanti al Fondo di
dotazione;
c) dal versamento, da parte del CONI, di una somma
annualmente determinata dal Consiglio nazionale del CONI
stesso, in misura non superiore all'aliquota dello 0,20 per
cento calcolata sugli incassi lordi dei concorsi pronostici ad
esso riservati, ai sensi dell'articolo 6 del decreto
legislativo 14 aprile 1948, n. 496;
d) dal versamento, da parte dell'Istituto per il
credito sportivo, di una somma pari al 15 per cento, da
calcolare sull'importo annuale acquisito al fondo speciale di
cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e
successive modificazioni, dai premi dei concorsi pronostici di
cui alla lettera c) del presente comma, colpiti da
decadenza;
e) dall'aliquota dello 0,20 per cento, versata da
parte delle società sportive dilettantistiche beneficiarie
delle garanzie sussidiarie a quella ipotecaria sugli immobili
oggetto del finanziamento, e calcolata sull'importo della
garanzia concessa;
f) dagli utili netti derivanti dall'investimento
delle disponibilità del Fondo;
g) dal reddito lordo dell'imposta sugli spettacoli
e su tutte le attività dei soggetti sportivi;
h) dal 10 per cento del gettito lordo delle
imposte a qualsiasi titolo calcolate su contratti di
riproduzione televisiva sottoscritti da società sportive
professionistiche o da loro associazioni rappresentative;
i) dal 50 per cento del gettito lordo della tassa
di concessione governativa per il rinnovo delle licenze di
porto di fucile ad uso caccia.
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