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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


65687
DDL5548-0027
Progetto di legge Camera n. 5548 - testo presentato - (DDL13-5548)
(suddiviso in 33 Unità Documento)
Unità Documento n.27 (che inizia a pag.19 dello stampato)
...C5548. TESTIPDL
...C5548.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 20.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5548 ZZ13 ZZPD ZZPR
                     (Fondo di garanzia).
     1.  E' istituito il Fondo di garanzia per la fornitura di
  garanzia sussidiaria a quella ipotecaria per i mutui relativi
  alla costruzione, al miglioramento o all'acquisto di impianti
  sportivi da parte di società o di associazioni sportive
  dilettantistiche con personalità giuridica.  Nel regolamento di
  cui al comma 2 sono previste le forme di intervento in
  relazione all'entità del finanziamento ed al tipo di
  impianto.
 
                              Pag. 20
 
     2.  Il Fondo è disciplinato da apposito regolamento
  predisposto dal comitato di cui al comma 3, emanato con
  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il
  Ministro del tesoro , del bilancio e della programmazione
  economica ed il Ministro dello sport.
     3.  Il Fondo è gestito gratuitamente dal CONI ed è
  amministrato da un comitato composto da un rappresentante del
  Ministero dello sport, che lo presiede, da un rappresentante
  del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
  economica, dal presidente del CONI, dal presidente
  dell'Istituto per il credito sportivo, da un rappresentante
  dell'UPI, da un rappresentante dell'ANCI, da un rappresentante
  della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
  regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
     4.  Il comitato di cui al comma 3 delibera in ordine:
         a)  allo schema di regolamento di cui al comma 2,
  contenente i criteri e le modalità che devono presiedere e
  disciplinare gli interventi del Fondo, compresa
  l'assicurazione del Fondo stesso;
         b)  alle singole richieste di ammissione
  all'intervento del Fondo;
         c)  alle relazioni sull'utilizzo delle singole
  garanzie, presentate dai CONI regionali;
         d)  a quant'altro attiene all'amministrazione, alla
  gestione e al funzionamento del Fondo.
     5.  La garanzia prestata dal fondo è di natura sussidiaria
  e si esplica nei limiti delle disponibilità del Fondo
  stesso.
     6.  La dotazione finanziaria del Fondo è costituita:
         a)  dal trasferimento del Fondo di garanzia
  conferito dal CONI all'Istituto per il credito sportivo;
         b)  dal versamento di una quota annuale degli utili
  netti di esercizio dell'Istituto per il credito sportivo,
  nella misura del 10 per cento degli stessi, una volta detratte
 
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  le quote di spettanza dei partecipanti al Fondo di
  dotazione;
         c)  dal versamento, da parte del CONI, di una somma
  annualmente determinata dal Consiglio nazionale del CONI
  stesso, in misura non superiore all'aliquota dello 0,20 per
  cento calcolata sugli incassi lordi dei concorsi pronostici ad
  esso riservati, ai sensi dell'articolo 6 del decreto
  legislativo 14 aprile 1948, n. 496;
         d)  dal versamento, da parte dell'Istituto per il
  credito sportivo, di una somma pari al 15 per cento, da
  calcolare sull'importo annuale acquisito al fondo speciale di
  cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e
  successive modificazioni, dai premi dei concorsi pronostici di
  cui alla lettera  c)  del presente comma, colpiti da
  decadenza;
         e)  dall'aliquota dello 0,20 per cento, versata da
  parte delle società sportive dilettantistiche beneficiarie
  delle garanzie sussidiarie a quella ipotecaria sugli immobili
  oggetto del finanziamento, e calcolata sull'importo della
  garanzia concessa;
         f)  dagli utili netti derivanti dall'investimento
  delle disponibilità del Fondo;
         g)  dal reddito lordo dell'imposta sugli spettacoli
  e su tutte le attività dei soggetti sportivi;
         h)  dal 10 per cento del gettito lordo delle
  imposte a qualsiasi titolo calcolate su contratti di
  riproduzione televisiva sottoscritti da società sportive
  professionistiche o da loro associazioni rappresentative;
         i)  dal 50 per cento del gettito lordo della tassa
  di concessione governativa per il rinnovo delle licenze di
  porto di fucile ad uso caccia.
 
DATA=990111 FASCID=DDL13-5548 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5548 TOTPAG=0025 TOTDOC=0033 NDOC=0027 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0019 RIGINIZ=027 PAGFIN=0021 RIGFIN=032 UPAG=NO PAGEIN=19 PAGEFIN=21 SORTRES= SORTDDL=554800 00 FASCIDC=13DDL5548 SORTNAV=0554800 000 00000 ZZDDLC5548 NDOC0027 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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