| (Giustizia sportiva).
1. Le violazioni degli statuti e dei regolamenti di gioco
sono sanzionate dalla federazione sportiva nazionale o
dell'ente di promozione sportiva nel cui ambito si sono
verificate secondo procedure fissate negli stessi statuti e
regolamenti. Questi ultimi si ispirano ai princìpi che
informano l'ordinamento giudiziario. Il Ministero dello sport,
attraverso la propria unità tecnica, verifica il rispetto di
tali princìpi.
2. Presso il CONI è istituita, con delibera del Consiglio
nazionale del CONI approvata dal Ministro dello sport, una
commissione d'appello generale, cui gli aderenti a federazione
sportiva nazionale od ente di promozione sportiva possono
ricorrere avverso le decisioni sanzionatorie degli organi di
giustizia della federazione o dell'ente. Le modalità di
ricorso sono fissate nella deliberazione di cui al presente
comma.
3. Degli organi di giustizia del CONI, delle federazioni
sportive nazionali e degli enti di promozione sportiva non
possono far parte magistrati ed appartenenti alle Forze di
polizia di cui alla legge 1^ aprile 1981, n. 121, e successive
modificazioni, in servizio. Gli stessi non possono svolgere la
funzione di arbitro o giudice di gara.
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4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Governo presenta al Parlamento un disegno
di legge di riordino della materia relativa alle fattispecie
di rilevanza civile e penale collegate allo sport, avendo cura
particolare alla repressione della frode sportiva, anche
operata attraverso l'assunzione di sostanze dopanti.
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