| Onorevoli Deputati! - Alla conclusione del secondo
conflitto mondiale, in Italia e in altri Paesi già occupati
dalle truppe tedesche vennero adottati provvedimenti diretti a
indennizzare le vittime delle persecuzioni naziste. Ciò
nonostante, vi sono sopravvissuti all'olocausto che hanno
ricevuto molto poco o nulla e che, proprio in conseguenza dei
danni fisici, morali ed economici a suo tempo subiti, vivono
in condizioni disagiate. Per consentire a queste persone di
vivere il resto della loro vita in modo confortevole e
dignitoso, in occasione della Conferenza di Londra del
dicembre 1997 sull'oro depredato dai nazisti, è stato
costituito il "Fondo di assistenza a favore delle vittime
delle persecuzioni naziste", aperto alla contribuzione di
tutti Paesi. Le risorse del Fondo saranno utilizzate in via
prioritaria per l'assistenza a favore delle vittime delle
persecuzioni naziste che attualmente vivono in precarie
condizioni finanziarie e che hanno ricevuto molto poco o nulla
in risarcimento delle persecuzioni subite, e, in via
sussidiaria, per progetti intesi a beneficiare le comunità più
duramente colpite dalle persecuzioni naziste o diretti a
prevenire che le atrocità commesse dai nazisti possano
ripetersi nel futuro. I contributi devono affluire in un
apposito conto corrente aperto presso la Federal Reserve
Bank di New York a nome del Governo britannico, che si è
assunto l'onere di soprintendere alla corretta gestione di
detto conto corrente. Le provvidenze del Fondo sono
convogliate a favore dei beneficiari per il tramite di
organizzazioni non governative, dotate delle infrastrutture
amministrative e organizzative necessarie per realizzare gli
scopi del Fondo e che hanno svolto e svolgono assistenza a
favore delle vittime delle persecuzioni naziste o sono
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impegnate nella realizzazione di progetti che possono ricevere
il contributo del Fondo. Ciascun Paese donatore può scegliere
che il proprio contributo sia assegnato a organizzazioni
operanti nel proprio territorio.
Argentina, Austria, Brasile, Croazia, Grecia, Lussemburgo,
Paesi Bassi, Regno Unito, Stati Uniti e Svezia hanno già
dichiarato di aderire al Fondo e ci si aspetta che altri Paesi
seguiranno presto il loro esempio.
Appare opportuno che la sensibilità nazionale sempre
dimostrata nei confronti dell'olocausto si traduca, anche in
questa circostanza, in concreti termini operativi,
contribuendo al Fondo nella misura di 12 miliardi di lire. Da
notare che l'operazione non comporta un aggravio aggiuntivo
per l'erario, in quanto il contributo proposto corrisponde a
gran parte dei proventi derivanti dalla cessione dell'ultima
tranche dell'oro monetario sottratto dai nazisti e, di
recente, restituita all'Italia dalla Commissione tripartita,
costituita da Francia, Regno Unito e Stati Uniti.
Il documento costitutivo del Fondo è un accordo tra la
Federal Reserve Bank di New York e il Governo britannico
di aprire un conto corrente speciale denominato "Conto del
Fondo di assistenza a favore delle vittime delle persecuzioni
naziste", nel quale far affluire i contributi dei Paesi
donatori. Le modalità operative del Fondo sono stabilite in un
documento allegato al predetto accordo che i Paesi donatori
accettano con il versamento del contributo.
Attesa la particolare natura del documento costitutivo del
Fondo, non è possibile procedere con lo strumento della
ratifica. Né appare opportuno recepire integralmente detto
documento con i relativi allegati nell'ordinamento italiano.
Il disegno di legge che si sottopone all'approvazione del
Parlamento si limita, pertanto, a stabilire le norme
essenziali per consentire la partecipazione dell'Italia al
Fondo, individuando l'organizzazione non governativa che dovrà
canalizzare il contributo italiano e i beneficiari delle
provvidenze del Fondo. Le iniziative occorrenti per
l'attuazione della legge saranno assicurate dal Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
L'articolo 1 autorizza la partecipazione dell'Italia al
Fondo con un contributo di 12 miliardi di lire, mediante
versamento di detto importo nel conto corrente appositamente
aperto presso la Federal Reserve Bank di New York.
L'articolo 2 affida all'Unione delle comunità ebraiche
italiane il compito di agire quale organizzazione non
governativa per la canalizzazione delle risorse a favore dei
soggetti o dei progetti beneficiari del contributo italiano.
La scelta è ricaduta sull'Unione in quanto è l'organizzazione
più rappresentativa delle vittime dell'olocausto in Italia. Le
strutture di cui l'Unione è dotata danno garanzia circa il
corretto svolgimento del delicato compito affidatole. In
analogia a quanto stabilito nel regolamento del Fondo, viene,
inoltre, previsto che possono essere beneficiari del
contributo soltanto coloro che hanno subìto un danno alla
salute o la perdita della libertà, della proprietà o del
reddito per effetto della persecuzione nazista diretta nei
loro confronti e che vivono in precarie condizioni finanziarie
e, cioè, abbiano un reddito o una condizione di vita pari o
inferiore alla soglia ufficiale di povertà. Possono, infine,
essere finanziati, in via sussidiaria, progetti a favore delle
comunità più duramente colpite dalle persecuzioni naziste o
diretti a prevenire il ripetersi di simili ingiustizie nel
futuro.
Viene, infine, previsto che sarà cura del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
assumere le iniziative occorrenti per l'attuazione della
legge.
L'articolo 3 prevede la copertura dell'onere connesso alla
partecipazione italiana al Fondo.
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