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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


65695
DDL5549-0002
Progetto di legge Camera n. 5549 - testo presentato - (DDL13-5549)
(suddiviso in 6 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C5549. TESTIPDL
...C5549.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5549 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Deputati! - Alla conclusione del secondo
  conflitto mondiale, in Italia e in altri Paesi già occupati
  dalle truppe tedesche vennero adottati provvedimenti diretti a
  indennizzare le vittime delle persecuzioni naziste.  Ciò
  nonostante, vi sono sopravvissuti all'olocausto che hanno
  ricevuto molto poco o nulla e che, proprio in conseguenza dei
  danni fisici, morali ed economici a suo tempo subiti, vivono
  in condizioni disagiate.  Per consentire a queste persone di
  vivere il resto della loro vita in modo confortevole e
  dignitoso, in occasione della Conferenza di Londra del
  dicembre 1997 sull'oro depredato dai nazisti, è stato
  costituito il "Fondo di assistenza a favore delle vittime
  delle persecuzioni naziste", aperto alla contribuzione di
  tutti Paesi.  Le risorse del Fondo saranno utilizzate in via
  prioritaria per l'assistenza a favore delle vittime delle
  persecuzioni naziste che attualmente vivono in precarie
  condizioni finanziarie e che hanno ricevuto molto poco o nulla
  in risarcimento delle persecuzioni subite, e, in via
  sussidiaria, per progetti intesi a beneficiare le comunità più
  duramente colpite dalle persecuzioni naziste o diretti a
  prevenire che le atrocità commesse dai nazisti possano
  ripetersi nel futuro.  I contributi devono affluire in un
  apposito conto corrente aperto presso la  Federal Reserve
  Bank  di New York a nome del Governo britannico, che si è
  assunto l'onere di soprintendere alla corretta gestione di
  detto conto corrente.  Le provvidenze del Fondo sono
  convogliate a favore dei beneficiari per il tramite di
  organizzazioni non governative, dotate delle infrastrutture
  amministrative e organizzative necessarie per realizzare gli
  scopi del Fondo e che hanno svolto e svolgono assistenza a
  favore delle vittime delle persecuzioni naziste o sono
 
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  impegnate nella realizzazione di progetti che possono ricevere
  il contributo del Fondo.  Ciascun Paese donatore può scegliere
  che il proprio contributo sia assegnato a organizzazioni
  operanti nel proprio territorio.
     Argentina, Austria, Brasile, Croazia, Grecia, Lussemburgo,
  Paesi Bassi, Regno Unito, Stati Uniti e Svezia hanno già
  dichiarato di aderire al Fondo e ci si aspetta che altri Paesi
  seguiranno presto il loro esempio.
     Appare opportuno che la sensibilità nazionale sempre
  dimostrata nei confronti dell'olocausto si traduca, anche in
  questa circostanza, in concreti termini operativi,
  contribuendo al Fondo nella misura di 12 miliardi di lire.  Da
  notare che l'operazione non comporta un aggravio aggiuntivo
  per l'erario, in quanto il contributo proposto corrisponde a
  gran parte dei proventi derivanti dalla cessione dell'ultima
  tranche  dell'oro monetario sottratto dai nazisti e, di
  recente, restituita all'Italia dalla Commissione tripartita,
  costituita da Francia, Regno Unito e Stati Uniti.
     Il documento costitutivo del Fondo è un accordo tra la
  Federal Reserve Bank  di New York e il Governo britannico
  di aprire un conto corrente speciale denominato "Conto del
  Fondo di assistenza a favore delle vittime delle persecuzioni
  naziste", nel quale far affluire i contributi dei Paesi
  donatori.  Le modalità operative del Fondo sono stabilite in un
  documento allegato al predetto accordo che i Paesi donatori
  accettano con il versamento del contributo.
     Attesa la particolare natura del documento costitutivo del
  Fondo, non è possibile procedere con lo strumento della
  ratifica. Né appare opportuno recepire integralmente detto
  documento con i relativi allegati nell'ordinamento italiano.
  Il disegno di legge che si sottopone all'approvazione del
  Parlamento si limita, pertanto, a stabilire le norme
  essenziali per consentire la partecipazione dell'Italia al
  Fondo, individuando l'organizzazione non governativa che dovrà
  canalizzare il contributo italiano e i beneficiari delle
  provvidenze del Fondo.  Le iniziative occorrenti per
  l'attuazione della legge saranno assicurate dal Ministro del
  tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
     L'articolo 1 autorizza la partecipazione dell'Italia al
  Fondo con un contributo di 12 miliardi di lire, mediante
  versamento di detto importo nel conto corrente appositamente
  aperto presso la  Federal Reserve Bank  di New York.
     L'articolo 2 affida all'Unione delle comunità ebraiche
  italiane il compito di agire quale organizzazione non
  governativa per la canalizzazione delle risorse a favore dei
  soggetti o dei progetti beneficiari del contributo italiano.
  La scelta è ricaduta sull'Unione in quanto è l'organizzazione
  più rappresentativa delle vittime dell'olocausto in Italia.  Le
  strutture di cui l'Unione è dotata danno garanzia circa il
  corretto svolgimento del delicato compito affidatole.  In
  analogia a quanto stabilito nel regolamento del Fondo, viene,
  inoltre, previsto che possono essere beneficiari del
  contributo soltanto coloro che hanno subìto un danno alla
  salute o la perdita della libertà, della proprietà o del
  reddito per effetto della persecuzione nazista diretta nei
  loro confronti e che vivono in precarie condizioni finanziarie
  e, cioè, abbiano un reddito o una condizione di vita pari o
  inferiore alla soglia ufficiale di povertà.  Possono, infine,
  essere finanziati, in via sussidiaria, progetti a favore delle
  comunità più duramente colpite dalle persecuzioni naziste o
  diretti a prevenire il ripetersi di simili ingiustizie nel
  futuro.
     Viene, infine, previsto che sarà cura del Ministro del
  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
  assumere le iniziative occorrenti per l'attuazione della
  legge.
     L'articolo 3 prevede la copertura dell'onere connesso alla
  partecipazione italiana al Fondo.
 
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