| 1. Il contributo italiano sarà utilizzato, in via
prioritaria, a favore di coloro che hanno subìto un danno alla
salute o la perdita della libertà, di beni di proprietà o del
reddito per effetto della persecuzione nazista diretta nei
loro confronti e che vivono in precarie condizioni
finanziarie.
2. In via sussidiaria, il contributo sarà destinato a
finanziare progetti intesi a beneficiare le comunità più
duramente colpite dalle persecuzioni naziste o a prevenire che
simili ingiustizie possano ripetersi nel futuro.
3. All'individuazione dei soggetti e dei progetti di cui
ai commi 1 e 2, nonché all'erogazione a favore degli stessi
delle relative provvidenze, provvederà l'Unione delle comunità
ebraiche italiane.
4. Sarà cura del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica assicurare le iniziative occorrenti
per l'attuazione della presente legge, comprese le opportune
forme di vigilanza sull'utilizzo dei fondi ai sensi del comma
3.
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